Cassazione Penale, Ordinanza n. 19760/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/09/2024, che l'aveva condannata per evasione. Dalla sintetica ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano due: un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e non specifiche, perché non si confrontavano con le argomentazioni del giudice di merito, ritenute corrette e non illogiche.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna già pronunciata in appello; l'ordinanza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta generica e non specifica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla recidiva; la Corte non affronta nel merito la sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di motivazione sulla particolare tenuità del fatto o sulla recidiva senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è priva di specificità quando non evidenzia reali criticità logiche o giuridiche della decisione di merito, ma si arresta a un dissenso apodittico rispetto alle valutazioni del giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare in astratto l'art. 131-bis c.p. o la disapplicazione della recidiva: occorre dimostrare l'erroneità specifica della motivazione che li ha esclusi o applicati.
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