Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19760/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/09/2024, che l'aveva condannata per evasione. Dalla sintetica ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano due: un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e non specifiche, perché non si confrontavano con le argomentazioni del giudice di merito, ritenute corrette e non illogiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come reato oggetto della condanna già pronunciata in appello; l'ordinanza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta generica e non specifica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla recidiva; la Corte non affronta nel merito la sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di motivazione sulla particolare tenuità del fatto o sulla recidiva senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è priva di specificità quando non evidenzia reali criticità logiche o giuridiche della decisione di merito, ma si arresta a un dissenso apodittico rispetto alle valutazioni del giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità non è sufficiente invocare in astratto l'art. 131-bis c.p. o la disapplicazione della recidiva: occorre dimostrare l'erroneità specifica della motivazione che li ha esclusi o applicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.