Cassazione Civile, Ordinanza n. 21277/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione personale, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l’opposizione aumentando l’importo liquidato, ma aveva compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che il Ministero della giustizia non dovesse essere assoggettato alle spese perché non si era costituito ed era rimasto in posizione non oppositiva. Con unico motivo di ricorso in Cassazione, la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sul riparto delle spese processuali, sostenendo che la compensazione era stata disposta fuori dei casi consentiti dalla legge, poiché la mancata costituzione dell’Amministrazione soccombente non è di per sé ragione sufficiente per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; pertanto, anche il regolamento delle spese segue gli artt. 91 e 92 c.p.c. e il criterio della soccombenza. Ha quindi cassato l’ordinanza del Tribunale di Bologna nella parte in cui aveva compensato le spese solo per la mancata costituzione del Ministero, rinviando al Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 per affermare la legittimazione autonoma del difensore ad agire in opposizione al decreto di pagamento
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
usato come base normativa dell'opposizione del difensore al decreto di liquidazione dei compensi
applicabile al giudizio di opposizione per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza
consente la compensazione solo nei casi previsti dalla legge, non bastando la mera mancata costituzione della parte soccombente
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore agisce quale titolare di una autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale; perciò la disciplina delle spese segue le regole generali degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- La mancata costituzione in giudizio della parte intimata, anche se poi soccombente, non integra di per sé un giusto motivo di compensazione delle spese di lite, quando la pretesa dell’avversario sia stata comunque resa necessaria dal comportamento processuale o sostanziale della parte stessa.
- Ai fini del riparto delle spese, il criterio decisivo è l’aver dato causa al giudizio: la soccombenza non viene meno per il solo fatto che la parte sia contumace o riconosca successivamente fondata la domanda altrui.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione conforme ai presupposti legali e non può essere giustificata soltanto dall’assenza di difese della parte soccombente.
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