Sentenza del 20/03/2024 n. 7510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4702/03/2019, che aveva dichiarato tardivo il suo appello. La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo a un atto di vendita del 2009; la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza depositata il 27 febbraio 2017 e non notificata, aveva accolto il ricorso del contribuente. L’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017: poiché la lite era definibile in via agevolata e il termine ordinario per appellare scadeva il 27 settembre 2017, sosteneva che operasse la sospensione legale di sei mesi. L’appello, spedito il 26 marzo 2018, sarebbe quindi stato tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, se il termine ordinario lungo per impugnare scade tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 esso si cumula con i sei mesi di sospensione legale. Nel caso concreto, il termine, originariamente in scadenza il 27 settembre 2017, era prorogato fino al 27 marzo 2018; l’appello spedito il 26 marzo 2018 era dunque tempestivo. La sospensione feriale ricompresa nel semestre non si aggiunge nuovamente, salvo che la scadenza così prorogata cada nel periodo feriale o dopo di esso. La Corte ha cassato la sentenza regionale e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non ha deciso nel merito l’impugnazione dell’avviso.
Norme richiamate
La disposizione dell' art.11 , comma 9, del d.l. 50/17 ai sensi della quale "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali ..... che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017" va interpretata, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, nel senso che il dato della scadenza del termine 'ordinario', ex art.327 cod. proc. civ., tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017 comporta il cumulo di tale termine ex art.327 cit. con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame.
Per le controversie definibili, se il termine ordinario d’impugnazione scade tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, il termine è prolungato aggiungendo sei mesi alla scadenza ordinaria. La sospensione opera automaticamente per entrambe le parti e per le impugnazioni principali e incidentali. Il periodo di sospensione feriale già ricompreso nei sei mesi non si computa una seconda volta.
Art. 327 del codice di procedura civile
Nel caso in esame (nel quale l'astratta definibilità della lite non appare dubitabile) come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 cod. proc. civ.. per impugnare in data 27/09/2017- tenuto conto della sospensione feriale - avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui dall'art. 11, comma 9, cit. il termine per proporre appello doveva ritenersi prorogato fino al 27/03/2018 con conseguente tempestività dell'atto di appello de quo spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, il 26/3/2018.
Il termine lungo per impugnare costituisce il termine ordinario cui si aggiungono i sei mesi di sospensione previsti dall’art. 11, comma 9, quando la sua scadenza ricade nell’intervallo temporale indicato dalla norma. Nel caso deciso, il termine ordinario, calcolato tenendo conto della sospensione feriale, scadeva il 27 settembre 2017 ed è stato prorogato al 27 marzo 2018.
Diverso regime, derogatorio alla sospensione ope legis, è espressamente previsto per la specifica ipotesi nella quale in pendenza del termine per impugnare venga richiesta la definizione della lite e tale richiesta venga respinta dall'amministrazione; nel qual caso, il (solo) contribuente è ammesso ad impugnare, unitamente al diniego di definizione, anche la pronuncia giurisdizionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego stesso (art.11, co. 10, d.l. cit.).
Se l’amministrazione respinge la richiesta di definizione presentata mentre è ancora pendente il termine d’impugnazione, il contribuente può impugnare sia il diniego sia la pronuncia giurisdizionale entro sessanta giorni dalla notifica del diniego.
Massime di principio
- Per applicare la sospensione semestrale prevista per le liti definibili, occorre prima individuare la scadenza del termine ordinario d’impugnazione: se cade tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, si aggiungono sei mesi alla scadenza.
- La sospensione legale opera automaticamente e in modo paritario per contribuente e amministrazione finanziaria, senza necessità di una preventiva dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
- La sospensione feriale che ricade dentro il semestre di sospensione legale è assorbita e non va aggiunta una seconda volta; resta applicabile l’ordinaria disciplina feriale se la scadenza risultante cade nel periodo feriale o successivamente.
- La decisione riguarda la tempestività dell’appello e non stabilisce se l’avviso di rettifica e liquidazione fosse legittimo: su tale merito dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio.
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