Cassazione Penale, Ordinanza n. 20477/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: era stata dichiarata la non doversi procedere per il reato di porto/detenzione di arma di cui all'art. 4 L. 110/1975, era stata rideterminata la pena per il reato di lesioni personali aggravate e il resto della condanna era stato confermato. I cinque motivi deducevano: vizio di motivazione sulla responsabilità; violazione dei criteri di valutazione della prova; mancanza di motivazione rispetto alle difese; violazione del principio di non colpevolezza; violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Un ulteriore motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'inattendibilità della prova dichiarativa posta a base dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi delle doglianze già respinte in appello, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che l'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con motivazione più rigorosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere; dalla sentenza non emergono ulteriori specificazioni sulla fattispecie concreta oltre al riferimento normativo.
Norme relative al reato di lesioni personali e alla relativa aggravante, per il quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena.
le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile
Le regole di valutazione della prova dichiarativa corroborata previste per i coimputati o imputati di reato connesso non si applicano alla persona offesa; le sue dichiarazioni possono da sole fondare la responsabilità se il giudice verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione adeguata.
La Corte ribadisce che tale disposizione non disciplina le dichiarazioni della persona offesa, anche quando sia parte civile.
È il parametro processuale in base al quale, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove già valutate dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando sono generici e si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette alle regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono essere utilizzate da sole per fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice valuti in modo puntuale la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.
- La verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa richiede un controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello normalmente richiesto per le testimonianze, ma resta un apprezzamento riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione non illogica.
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