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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la nullità di alcune previsioni del CCNL Attività Ferroviarie e di un accordo collettivo di settore nella parte in cui escludevano dal computo, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo di apprendistato. In conseguenza di tale nullità era stato riconosciuto ai lavoratori il diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha poi depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese per effetto dell'adesione alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della misura, non estensibile ai casi di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, proposta nei termini, determina l'estinzione del giudizio quando sia conforme ai requisiti di legge.

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; se la rinuncia è accettata dalle controparti, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    l'adesione delle parti controricorrenti alla rinuncia esonera il giudice dal regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta e accettata dalle altre parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dai controricorrenti, non è necessario provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si applica analogicamente ai casi di rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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