Sentenza del 05/06/2020 n. 10690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C. s.p.a. aveva chiesto il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica versata da febbraio 2010 a dicembre 2011, sostenendo che l’imposta fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, perché priva di una finalità specifica diversa dal mero finanziamento del bilancio provinciale. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello della società e riconosciuto l’incompatibilità. L’Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988 e falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale: ha sostenuto che il gettito fosse destinato a servizi locali essenziali e, in particolare, al ciclo dei rifiuti; che la successiva abolizione dell’addizionale non fosse rilevante; e che la direttiva non fosse direttamente applicabile. C. ha eccepito l’inammissibilità delle censure perché nuove e non formulate nel diniego di rimborso.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità: le questioni erano profili giuridici che non modificavano gli elementi della domanda e potevano essere prospettati in giudizio; inoltre, il diniego di rimborso non equivale a un avviso di accertamento e non deve avere la stessa motivazione esaustiva, poiché nel giudizio di rimborso il contribuente è attore. Nel merito, ha rigettato l’unico motivo dell’Agenzia. L’addizionale rispettava le modalità di determinazione, riscossione e controllo richieste dal diritto UE, ma non era provata né prevista una finalità specifica: assicurare risorse agli enti locali e finanziare genericamente i loro compiti costituisce una finalità di bilancio. Neppure il possibile impiego per i costi dei rifiuti era sufficiente, non essendo dimostrata la destinazione effettiva del gettito. La norma interna istitutiva è stata quindi disapplicata per il periodo controverso e le somme non erano dovute. Confermato l’esito favorevole a C. s.p.a.; spese del giudizio di Cassazione integralmente compensate per la sostanziale novità della questione. Decisione della Quinta Sezione civile, assunta a Roma il 9 maggio 2019 e, in seconda convocazione, il 21 maggio 2020.
Norme richiamate
Art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Le imposte indirette ulteriori sui prodotti soggetti ad accisa sono ammesse soltanto se rispettano cumulativamente le regole UE di imposizione e perseguono una finalità specifica, non puramente di bilancio.
Art. 3, par. 2, direttiva 92/12/CEE
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente.
La disposizione, applicabile al quadro normativo precedente e sostanzialmente corrispondente alla disciplina successiva, consente imposte ulteriori sull’energia elettrica solo alle condizioni cumulative individuate dal diritto UE.
Art. 3, direttiva 2003/96/CE
La disposizione estende all’energia elettrica la disciplina delle accise rilevante per l’applicazione delle direttive sulle imposte indirette.
Art. 6, commi 2 e 3, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
L’addizionale provinciale, pur riscossa con le modalità dell’accisa, è incompatibile con il diritto UE se la legge non le assegna una finalità specifica distinta dal generico finanziamento degli enti locali. La disposizione nazionale deve essere disapplicata nella misura in cui produce tale incompatibilità.
Art. 2, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La norma ha abrogato, dal 10 gennaio 2012, l’addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario; tale abrogazione è ricostruita nel quadro normativo, ma non determina l’esito del rimborso relativo al periodo precedente.
Art. 4, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
La norma ha abrogato l’art. 6 del d.l. n. 511/1988 dal 10 aprile 2012; la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale abrogazione per decidere la legittimità delle addizionali versate nel periodo 2010-2011.
Art. 2, comma 2-bis, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
La disposizione non dimostra una finalità specifica dell’addizionale: il riferimento alla possibile copertura dei costi del ciclo dei rifiuti è formulato in termini potenziali e l’Amministrazione non ha provato che il gettito fosse effettivamente destinato a tali costi.
Art. 54 legge 8 giugno 1990, n. 142; artt. 149 e 19 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
I richiami alle funzioni e alle finanze degli enti locali hanno carattere generico e non individuano una finalità specifica, distinta dalla normale esigenza di bilancio.
Principio di primato del diritto dell’Unione e disapplicazione della norma nazionale incompatibile
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna incompatibile con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia, senza che sia necessario fondare la decisione sull’efficacia diretta della direttiva nel caso concreto.
Art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE e disciplina processuale del giudizio di rimborso
il diniego di rimborso non è assimilabile ad un avviso di accertamento, sicché non deve essere motivato alla stregua di quest'ultimo e, inoltre, in sede contenziosa è il contribuente che inoltra la domanda di rimborso ad assumere la veste di attore, sicché la motivazione del rigetto non assume il carattere dell'esaustività.
Nel contenzioso per il rimborso, il contribuente è attore e il diniego non è soggetto ai requisiti motivazionali propri di un avviso di accertamento. Le questioni giuridiche che non mutano gli elementi costitutivi della domanda possono essere prospettate anche in giudizio.
Massime di principio
- Un’imposta indiretta aggiuntiva su un prodotto soggetto ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se rispetta le regole armonizzate di imposizione e persegue una finalità specifica: i requisiti sono cumulativi.
- Il semplice finanziamento degli enti locali, la copertura dei loro compiti istituzionali o l’incremento delle entrate pubbliche sono finalità di bilancio, non finalità specifiche idonee a giustificare un prelievo aggiuntivo.
- L’assegnazione formale o potenziale del gettito a una categoria di spese non basta, da sola, a dimostrare una finalità specifica: occorre un nesso effettivo tra uso del gettito e scopo perseguito, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia.
- Se una norma nazionale che istituisce un’imposta contrasta con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia, il giudice deve disapplicarla; il rimborso può quindi essere riconosciuto per le somme non dovute.
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione di attore e il diniego non deve essere motivato come un avviso di accertamento. La sola mancata esposizione nel diniego di argomenti giuridici non rende automaticamente inammissibili le questioni poi discusse in giudizio.
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