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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32487/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari (13/12/2022) che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Mennitti, ritenendo insussistenti dolo o colpa grave e liquidando l'indennizzo in euro 118.340,00. Il ricorso del Ministero denunciava: (i) errata valutazione e carenza di motivazione quanto all'esclusione del dolo o della colpa grave, con la necessità che il giudice della riparazione compia una valutazione autonoma sugli elementi che avrebbero potuto far apparire falsamente configurabile il reato; (ii) omissione di valutare la possibile "colpa lieve" del ricorrente ai fini della riduzione dell'importo liquidato; (iii) richiesta di condanna alle spese per soccombenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: la Corte d'appello ha compiuto una valutazione autonoma e motivata e ha correttamente escluso dolo o colpa grave, richiamando anche l'interpretazione del d.lgs. n.188/2021 secondo cui l'esercizio del diritto al silenzio non incide sul diritto all'indennizzo. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato la possibile esistenza di "colpa lieve" (comportamenti e circostanze quali consegna di documenti per conto del cognato agli arresti domiciliari, uso di utenze intestate a soggetto inesistente, ecc.) che, se accertata, deve concorrere a ridurre l'entità dell'indennizzo. L'ordinanza impugnata (n. 60/2023) è annullata nella parte relativa alla quantificazione e rinviata per nuovo giudizio limitato alla verifica della sussistenza della colpa lieve e dell'eventuale riduzione dell'indennizzo; il Collegio ha inoltre richiamato i principi sulla regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza, demandando al giudice di rinvio la decisione sulle spese in esito al nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La Corte interpreta la norma, anche alla luce del d.lgs. n.188/2021, nel senso che l'esercizio del diritto al silenzio non preclude di per sé il diritto alla riparazione; resta comunque possibile valutare la condotta dell'istante per verificare dolo o colpa grave, ma il silenzio non può essere usato automaticamente come comportamento ostativo.

  • d.lgs. n. 188/2021

    Modifica il comma 1 dell'art. 314 c.p.p. aggiungendo la frase che tutela l'esercizio del diritto al silenzio, adeguando la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/343 e limitando l'uso del silenzio nella valutazione della riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Richiamata come fonte che ha motivato l'intervento legislativo (d.lgs. 188/2021) volto a rafforzare la presunzione di innocenza e la tutela dei diritti procedurali, con effetto diretto a favore dell'imputato nelle norme processuali.

  • art. 1227 codice civile

    Norma riferita alle regole sulla quantificazione del danno e sulla concorrenza di colpa delle parti; richiamata in relazione alla possibilità di ridurre l'indennizzo qualora emerga colpa dell'istante.

  • art. 2056 codice civile

    Norma che disciplina la quantificazione del danno in base alla gravita' della colpa; richiamata quale parametro per valutare l'eventuale riduzione dell'indennizzo in presenza di colpa lieve.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e distinta dalla valutazione di responsabilità penale: non deve accertare il reato, ma se il comportamento dell'istante abbia contribuito a creare la falsa apparenza del reato (concausalità).
  • La presenza di "frequentazioni ambigue" o di rapporti di contiguità con soggetti criminali può essere rilevata come elemento indiziario utile per escludere l'indennizzo solo se il giudice illustra adeguatamente la loro oggettiva idoneità a indicare complicità e la loro relazione di concausalità con il provvedimento cautelare.
  • L'esercizio del diritto al silenzio da parte dell'imputato non incide automaticamente sul diritto all'indennizzo dopo il d.lgs. 188/2021; il silenzio non va più usato come presunzione di colpa ma il comportamento complessivo resta valutabile.
  • Anche quando non si raggiunge il livello di "colpa grave" che escluderebbe l'indennizzo, possono emergere profili di "colpa lieve" rilevanti ai fini della riduzione della somma liquidata: il giudice deve esaminare e motivare separatamente questo profilo in sede di quantificazione.
  • Elementi fattuali come l'affidamento di "incarichi" non semplici (es. consegna di documenti sensibili), l'uso di utenze intestate a soggetti inesistenti o altre condotte anomale possono configurare almeno negligenza rilevante per la riduzione dell'indennizzo, ma da soli non sono determinanti senza adeguata motivazione e prova di concausalità.
  • In caso di annullamento parziale per omessa valutazione di profili di colpa lieve, il processo viene rinviato per nuovo esame limitato al punto omesso (quantificazione/valutazione della colpa lieve), e il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese sulla base del principio di soccombenza.

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