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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19028/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la liberazione anticipata per quattro semestri di espiazione ricompresi nel periodo 21/07/2023-20/07/2025. L’istanza era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa e il reclamo era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che aveva valorizzato la commissione, da parte del condannato, di plurimi episodi di reato ritenuti incompatibili con una partecipazione effettiva al percorso rieducativo: evasione e ricettazione in data 09/04/2024, evasione il 13/04/2024 e il 18/05/2024, lesioni personali e minacce il 15/07/2024, evasione il 20/07/2025 e il 23/07/2025. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. e omessa/apparente/illogica motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio. La Corte rileva però che le doglianze sono in sostanza di merito, non si confrontano con la motivazione del Tribunale di sorveglianza e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza fosse sorretto da motivazione congrua, logica e non contraddittoria, fondata sulla gravità delle trasgressioni e sulla conseguente valutazione negativa della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione richiesta per la liberazione anticipata. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente incardinati in violazione di legge e vizio di motivazione, in concreto consistevano in censure di merito e non si confrontavano con la motivazione dell’ordinanza impugnata.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La liberazione anticipata presuppone una partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la commissione di gravi e plurimi reati nel periodo di riferimento è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego della liberazione anticipata, non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o che non si confrontino specificamente con la motivazione del giudice di sorveglianza.
  • Ai fini della liberazione anticipata, la commissione di plurimi e gravi reati nel periodo di osservazione può essere valorizzata come indice di mancata adesione del condannato al percorso rieducativo e quindi come ragione ostativa al beneficio.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è sufficiente quando, in modo coerente e non contraddittorio, colleghi le trasgressioni commesse dal condannato alla valutazione negativa del suo comportamento complessivo nel periodo considerato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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