Cassazione Civile, Ordinanza n. 24044/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2010, con cui un Comune richiedeva a una fondazione ONLUS il pagamento dell'imposta omessa, oltre sanzioni, per il possesso di un complesso immobiliare adibito a struttura riabilitativa residenziale per persone con handicap psicofisici. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ritenendosi applicabile l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali/sanitarie non commerciali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005, sostenendo che l'esenzione era stata riconosciuta erroneamente perché l'attività svolta non poteva dirsi non commerciale solo per il fatto di essere in convenzione con il SSN e di non perseguire lucro; (2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per asserita motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha respinto, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile e non meramente apparente. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere non commerciale l'attività solo perché svolta in convenzione con il SSN e priva di finalità lucrative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI spetta solo per gli immobili destinati esclusivamente ad attività tassativamente indicate e svolte con modalità non commerciali; non basta la natura non lucrativa dell'ente.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005
La disciplina interpretativa dell'esenzione è stata letta alla luce delle successive modifiche legislative che hanno ristretto l'ambito applicativo alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione è meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a illustrare l'iter logico seguito dal giudice.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative, in quanto derogatorie, sono di stretta interpretazione; l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia concisa o non condivisibile.
- L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali o sanitarie richiede non solo la natura non commerciale dell'ente, ma anche che l'attività sia svolta, in concreto, con modalità non commerciali.
- La circostanza che l'attività sia svolta in convenzione con il SSN o inserita nel servizio pubblico non è di per sé sufficiente a escluderne la natura economica; rileva se la prestazione è resa a fronte di corrispettivi idonei a coprire costi e remunerare i fattori produttivi.
- Per le norme agevolative di stretta interpretazione, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti oggettivi dell'esenzione incombe sul contribuente.
- La qualifica amministrativa o convenzionale dell'attività non vincola il giudice, che deve accertare autonomamente la concreta modalità di esercizio dell'attività ai fini fiscali.
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