Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito della procedura fallimentare di una società immobiliare. Il Tribunale aveva omologato un concordato fallimentare proposto da una società terza; la Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo della fallita contro l’omologa. In cassazione la fallita ha dedotto tre motivi: (1) violazione della disciplina sul comitato dei creditori e sul parere reso ai fini della prosecuzione della procedura, sostenendo che il comitato fosse invalido perché composto da creditori privilegiati e da un creditore proponente in conflitto di interessi, e che il parere fosse anche privo di motivazione; (2) violazione della disciplina del concordato fallimentare quanto alla stima dell’attivo e del passivo e al momento di valutazione dei beni, censurando le stime immobiliari ritenute dai giudici di merito e la conseguente affermazione che la proposta non fosse abusiva; (3) violazione delle norme processuali e fallimentari per il mancato ordine di esibizione del contratto di acquisto di un credito da parte della proponente, ritenuto invece rilevante dalla ricorrente per comprendere l’operazione e l’asserito arricchimento della proponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui la presenza nel comitato di un creditore in conflitto non determinava nullità, essendosi questi astenuto, e inammissibile la censura sulla mancanza di creditori chirografari perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre affermato che l’eventuale mancanza di motivazione del parere non poteva essere fatta valere dalla fallita, ma solo dai creditori destinatari del parere, e comunque la doglianza era tardiva. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a contestare apprezzamenti di merito sulle stime dell’attivo, sul surplus fallimentare e sulla non abusività del concordato, nonché sulla superfluità dell’ordine di esibizione del contratto di cessione del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e ai conseguenti oneri di legge.
Norme richiamate
Il parere del comitato dei creditori reso ai fini della prosecuzione della procedura non è invalido per la presenza di un componente in conflitto di interessi se questi si astiene; la mancanza di motivazione non è comunque motivo di nullità azionabile dalla fallita.
La censura sulla composizione del comitato dei creditori è stata ritenuta infondata o inammissibile perché non è emersa una concreta invalidità della sua formazione.
Richiamato per la disciplina del concordato fallimentare e delle valutazioni relative all’operazione proposta.
Richiamato per la disciplina dell’omologazione e per le contestazioni sulla causa e sulla presunta abusività del concordato.
Solo la parte nel cui interesse un requisito è stabilito può eccepire la nullità dell’atto per la sua mancanza; la fallita non poteva dolersi della mancata motivazione del parere destinato ai creditori se non tempestivamente.
Il potere di ordine di esibizione è discrezionale; la mancata produzione del contratto di cessione è stata ritenuta correttamente non necessaria perché irrilevante ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto, ai presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di concordato fallimentare, la presenza nel comitato dei creditori di un soggetto portatore di un interesse potenzialmente confliggente non determina di per sé nullità, se il soggetto si astiene dalla votazione sul parere.
- La deduzione di invalidità della composizione del comitato o del parere deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito; in cassazione non è ammesso sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella già motivatamente compiuta.
- La mancanza di motivazione di un parere reso nell’interesse dei creditori non può essere fatta valere da un soggetto diverso da quelli nel cui interesse il requisito è posto, e la relativa nullità va eccepita nella prima difesa utile.
- Le valutazioni di stima dell’attivo e del passivo, nonché il giudizio circa l’abusività o meno della proposta concordataria, appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione логicamente coerente e non apparente.
- Ai fini della verifica della congruità economica di un concordato fallimentare, è legittimo valorizzare il valore di realizzo realistico dei beni in sede liquidatoria, inclusa la possibile vendita competitiva o all’asta, quando non vi siano elementi concreti di un diverso realizzo più elevato.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è dovuto quando il documento richiesto sia ritenuto irrilevante rispetto al thema decidendum, e la censura che ne contesti il mancato uso non può risolversi in una mera sollecitazione a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
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