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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18807/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Hylviu Elvis ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di calunnia (per avere falsamente incolpato tre agenti/interprete di aver commesso errori volontari nella trascrizione di intercettazioni) e gli aveva applicato, tra le pene, l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. I tre motivi di ricorso sono: (1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3 c.p.p.), per l'applicazione dell'interdizione senza appello del P.M.; (2) difetto di motivazione ex art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, con contestato travisamento dei fatti rispetto agli errori di traduzione; (3) vizio per l'applicazione del concorso formale ai sensi dell'art. 81 c.p., mentre la denuncia riguardava un "unico fatto" anche se compiuto da più persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo con riferimento all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, annullando la sentenza limitatamente a tale pena e ordinandone l'eliminazione. Sul punto la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie in presenza di reati unificati per continuazione, la misura dell'accessoria deve riferirsi alla pena base stabilita per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione; nel caso di specie la pena base era di 2 anni, per cui l'interdizione è stata illegittimamente applicata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la condanna per calunnia è stata confermata e la Corte ha respinto le doglianze sulla motivazione e sull'applicazione dell'art. 81 c.p., ritenendo corretti i principi applicati dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen., comma 3 (divieto di reformatio in peius)

    art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius limita i peggioramenti in appello, ma la Corte ha richiamato che l'applicazione di pene accessorie obbligatorie può essere legittima in sede di appello anche senza appello del P.M.; tuttavia qui il problema era la misura illegittima della pena accessoria, non il principio dell'applicazione in sede di appello.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) (motivazione)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiede motivazione sulla qualificazione del fatto e sugli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto la doglianza difettosa perché la motivazione d'appello era conforme e ha valutato l'elemento soggettivo della calunnia alla luce della mancanza di elementi oggettivi idonei a fondare la credenza di colpevolezza degli incolpati.

  • art. 81 cod. pen. (concorso di reati/formalità)

    Se più persone sono falsamente incolpate con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia quanti sono gli incolpati, unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 (Rv. 286862)

    Sez. 4 - , n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862

    Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie in caso di reati riunificati per continuazione, la misura dell'accessoria deve riferirsi alla pena base stabilita per il reato più grave prima dell'aumento per continuazione e non alla pena complessiva risultante dall'aumento.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019 (Rv. 276228)

    Sez. 6 n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228

    Sottolinea l'obbligatorietà, in certe ipotesi, di applicare la pena accessoria prevista dalla legge anche in sede di appello, indipendentemente dall'appello del pubblica accusa.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017 (Rv. 272090) e Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018 (Rv. 276320)

    Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018

    La Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegittimità di una pena accessoria anche quando il ricorso sia inammissibile; pertanto l'annullamento dell'accessoria è stato possibile d'ufficio.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35228 del 24/09/2025 (Rv. 288781)

    Sez. 6 n. 35228 del 24/09/2025, Rv. 288781

    In tema di calunnia la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato è esclusa se la supposizione di illiceità è ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri; la valutazione della buona o mala fede del denunciante si fonda dunque su se la convinzione era ragionevolmente fondata.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009 (Rv. 242820)

    Sez. 6 n. 4537 del 09/01/2009, Rv. 242820

    Principio secondo cui la falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia configura tanti distinti reati di calunnia quanti sono gli incolpati, unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p.; principio applicato correttamente dai giudici di merito nel caso.

Massime di principio

  • In caso di più reati riunificati per continuazione, la misura delle pene accessorie va determinata sulla base della pena 'base' del reato più grave prima dell'aumento per continuazione; errori di calcolo sono rilevabili in Cassazione anche d'ufficio.
  • L'applicazione di una pena accessoria obbligatoria in sede di appello non richiede necessariamente l'appello del P.M.; tuttavia la legittimità dell'accessoria dipende dalla corretta misura e motivazione.
  • Per il reato di calunnia è decisivo l'elemento soggettivo: la condotta è esclusa quando la denuncia si fonda su ragionevoli elementi oggettivi che possano far ritenere plausibile la colpevolezza dell'incolpato; la mera presenza di errori di traduzione non prova automaticamente la buona fede del denunciante.
  • La falsa incolpazione di più persone mediante unica denuncia determina tanti reati di calunnia quanti sono gli incolpati, che possono essere unificati ai sensi dell'art. 81 c.p.; pertanto la pluralità di persone incolpate non esclude la sussistenza di più distinte condotte delittuose.
  • La Cassazione può correggere vizi di legittimità relativi alle pene accessorie anche quando il ricorso assuma carattere inammissibile rispetto ad altre censure; perciò è utile sollevare specifiche doglianze sulla misura e sulla motivazione delle pene accessorie.

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