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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3725/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di indennizzo per ingiusta detenzione relativa alla sottoposizione agli arresti domiciliari per il delitto di estorsione aggravata, da cui il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo di non aver avuto alcuna colpa nella genesi o nel mantenimento della misura cautelare: in particolare contesta che la Corte territoriale avrebbe fondato la colpa su mere supposizioni e non su fatti concreti, avrebbe utilizzato gli stessi elementi che hanno poi determinato l'assoluzione nel giudizio di merito e avrebbe omesso di considerare il precedente giudizio del GIP che non aveva adottato misure ritenendo la fattispecie diversa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che il ricorso non abbia indicato puntualmente i passaggi argomentativi da contestare nella motivazione impugnata. Il Collegio ha ribadito che il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori per accertare se il ristretto abbia concorso, con dolo o colpa grave, alla produzione dell'evento. Ha confermato il rigetto dell'indennizzo perché la Corte territoriale aveva documentato elementi idonei a configurare colpa grave ostativa: intercettazioni dal tenore significativo, frequentazioni ambigue con un soggetto poi condannato (Drago) e dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (Timpanaro) che, pur non confermate in dibattimento, erano utilizzabili nel procedimento di riparazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che regola il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione e le cause di esclusione, valutata alla luce della necessità di escludere il diritto se il ristretto ha dato causa alla restrizione con dolo o colpa grave; la Corte richiama che la valutazione della colpa spetta al giudice della riparazione in modo autonomo.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione (qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) rilevante per le diverse qualificazioni del fatto nel corso delle fasi processuali; la Corte ha osservato che la diversa qualificazione in fase di indagine non impedisce la valutazione autonoma della colpa nella sede di riparazione.

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali in caso di mancata conferma in dibattimento; la Corte precisa che, nel procedimento di riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni possono essere utilizzate anche se la persona offesa poi si sottrae all'esame dibattimentale, salvo che tali dichiarazioni siano state dichiarate assolutamente inutilizzabili.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma volta ad accertare se l'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave alla propria restrizione.
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente che emergano elementi idonei a configurare colpa grave (negligenza eclatante, imprudenza o comportamenti extraprocessuali) anche se tali elementi non hanno portato alla condanna nel processo penale.
  • Conversazioni intercettate con frasi in 'codice', frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività illecite e dichiarazioni predibattimentali della persona offesa possono essere valorizzate dal giudice della riparazione per escludere il diritto all'indennizzo, salvo che tali elementi siano stati definitivamente esclusi o dichiarati inutilizzabili.
  • Chi propone impugnazione contro un provvedimento di rigetto dell'indennizzo deve contestare in modo specifico e puntuale i passaggi argomentativi della motivazione: censure generiche o ripetitive senza confronto con i luoghi motivazionali individuabili sono causa di inammissibilità.
  • Nel procedimento di riparazione il presupposto probatorio è valutato in chiave 'di causa' (anche concorso nell'errore altrui) e non per rimettere in discussione la decisione di merito; quindi gli elementi su cui si fondò il provvedimento cautelare restano valutabili se non dichiarati inservibili.

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