Sentenza n. 1516/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2206/2024 emessa in data 26/04/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2206/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Giudice del Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta docente per due anni scolastici, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno, oltre agli interessi e senza rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva provato l'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il giudice ha precisato che la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata parametrata all'interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta o del soddisfacimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
sentenza n. 2206/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Giudice del Lavoro
carta docente per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, con buono elettronico di euro 500,00 per ciascun anno scolastico
Costituisce il giudicato da eseguire; ha riconosciuto al ricorrente l'assegnazione della carta docente, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, senza rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'amministrazione abbia dimostrato l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- In assenza di valide ragioni ostative, la penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma oggetto dell'obbligo di esecuzione.
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