Cassazione Penale, Sentenza n. 38601/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, aveva: per ALLIEVI dichiarato l'intervenuta prescrizione per alcuni capi (bancarotta fraudolenta preferenziale e bancarotta semplice) e rideterminato in mitius la pena per bancarotta fraudolenta distrattiva; per DIAN confermato la responsabilità e la condanna con aggravante per più fatti e recidiva specifica. I motivi di ricorso denunciavano principalmente: vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (contestando la valutazione della prova e l'affidabilità del teste Biraghi), la mancata considerazione del ruolo effettivo degli imputati nella gestione della fallita, e doglianze in ordine alla determinazione della pena; con separato atto si è chiesto di valutare la prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi mancassero di specificità e non si confrontassero con il percorso argomentativo della Corte d'appello, la quale aveva motivatamente escluso la credibilità della testimonianza prodotta e dato rilievo alla documentazione (relazione del curatore, visure camerali) e al ruolo amministrativo degli imputati (in particolare ALLIEVI componente del consiglio di amministrazione nel periodo di dissesto) per ritenere sussistente il dolo generico per bancarotta fraudolenta. Sulla quantificazione della pena la Cassazione ha ritenuto irrilevanti le censure, richiamando che non sempre occorre motivare specificamente quando la pena si colloca in una fascia medio-bassa rispetto al minimo edittale. La questione della prescrizione non è stata esaminata in questa sede a causa dellinammissibilità dei ricorsi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base procedurale per le conclusioni e per la possibile eccezione di prescrizione; la Corte rileva che, dato il carattere inammissibile dei ricorsi, la prescrizione non può essere rilevata in questa sede.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite circa le censure ammesse in cassazione rispetto allambito del gravame; i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti.
La documentazione allegata alla relazione del curatore, richiamata dallappello e dalla Corte d'appello, è stata valutata in relazione alla prova del dolo e alla gestione aziendale; la Corte ha ritenuto che la documentazione smentisse la versione difensiva.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la collocazione della pena in una fascia medio-bassa e che non fosse necessaria una motivazione ulteriore per tale scelta.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende a carico degli inammissibili ricorrenti, per profili di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo della decisione impugnata; censure apodittiche o generiche sono inammissibili.
- Le valutazioni di credibilità dei testi e la rilevanza della documentazione probatoria compiute dalla Corte d'appello trovano presidio in sede di legittimità quando siano motivate e basate su riscontri documentali; la sola divergenza narrativa difensiva non è sufficiente a ribaltare la valutazione.
- La posizione formale negli organi sociali (ruoli amministrativi) e la documentazione camerale possono essere elementi idonei a fondare la responsabilità per reati fallimentari, anche ai fini della configurazione del dolo generico di bancarotta fraudolenta.
- La questione della prescrizione non sempre può essere esaminata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o di specificità; la prescrizione va sollevata e provata nei termini e nelle forme previste.
- Nella determinazione della pena, quando il giudice di merito commisuri la pena entro una fascia intermedia rispetto allo spazio edittale, non è sempre richiesta una motivazione analitica ulteriore; tuttavia la quantificazione deve risultare comunque conforme ai criteri dell'art. 133 cod. pen.
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