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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25678/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, dell'opposizione proposta dall'agente della riscossione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale privatizzato per Euro 30.768,18, relativo a somme iscritte a ruolo e rimaste insolute nonostante attività esecutive intraprese verso i debitori dell'ente. La Corte d'appello ha poi accolto l'impugnazione dell'agente e revocato il decreto. In cassazione l'ente previdenziale ha proposto sei motivi: (1) violazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo e del D.lgs. n. 112/1999, sostenendo che il rapporto con l'esattore deriverebbe da un assetto negoziale e non da mera legge, con conseguente applicabilità della responsabilità contrattuale; (2) violazione della L. n. 228/2012 e del D.lgs. n. 509/1994, contestando l'applicazione dell'annullamento/discarico automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 e assumendo che, per l'ente privatizzato, tale disciplina avrebbe natura sostanzialmente ablativa e costituzionalmente illegittima; (3) questione di illegittimità costituzionale dei commi 527 ss. dell'art. 1 L. n. 228/2012 per contrasto con artt. 3, 38, 41, 42 Cost., art. 1 Protocollo addizionale CEDU, art. 117 Cost. e art. 6 CEDU; (4) violazione delle norme sul diritto al discarico e sugli obblighi di rendicontazione dell'agente, assumendo che l'assenza di diligente recupero e di corretta informativa avrebbe fatto venire meno il diritto al rimborso/discarico; (5) violazione della L. n. 228/2012 e del D.M. 15 giugno 2015, deducendo che l'annullamento sarebbe stato applicato senza verificare i presupposti, senza la trasmissione degli elenchi prescritti e con un refuso sulla territorialità dei ruoli; (6) in subordine, violazione della disciplina che distingue tra crediti fino a Euro 2.000 e crediti superiori, per mancata differenziazione tra le diverse conseguenze previste dalla legge. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando un orientamento già consolidato: per i ruoli anteriori al 31.12.1999 la L. n. 228/2012 ha inciso solo sulla procedura di riscossione mediante ruolo, non sul credito sostanziale, e l'eliminazione dalle scritture contabili ha rilievo solo contabile; inoltre, per i ruoli formati prima del 30.9.1999 non opera, in difetto di decreto attuativo, la perdita del diritto al discarico per mancata rendicontazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall'ente previdenziale. Ha ritenuto che la disciplina della L. n. 228/2012, commi 527-529, si applichi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscossano mediante ruolo e che l'annullamento del ruolo non comporti estinzione del credito, ma solo venir meno del titolo esecutivo speciale. Ha escluso inoltre la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e delle doglianze relative agli obblighi di rendicontazione e alla perdita del diritto al discarico. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 18 L. n. 576/1980

    Consente alla Cassa forense di riscuotere i contributi mediante ruolo; la Corte ne ricava che la riscossione tramite ruolo è una facoltà legale e non esclude la disciplina successiva sulla riscossione coattiva.

  • artt. 45 e ss. D.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dalla ricorrente per la disciplina della riscossione mediante ruolo; la Corte li colloca nel quadro normativo generale superato dalla disciplina successiva sul discarico e dall'intervento della L. n. 228/2012.

  • artt. 19 e 20 D.lgs. n. 112/1999

    La Corte afferma che, per effetto dell'art. 1, comma 529, L. n. 228/2012, tali norme non si applicano ai ruoli interessati dalla disciplina di annullamento/discarico automatico.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012

    È la norma centrale: prevede l'annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo anteriori al 31.12.1999 entro certe soglie e regole, ma la Corte la interpreta come intervento sulla sola procedura di riscossione e non sul credito sostanziale.

  • artt. 1 e 2 D.lgs. n. 509/1994

    Richiamati per qualificare la Cassa forense come ente privatizzato deputato a funzione previdenziale, cui il legislatore ha eccezionalmente consentito la riscossione mediante ruolo.

  • art. 1 del D.M. 15 giugno 2015

    Disciplina l'invio degli elenchi delle quote e l'effetto di automatico discarico ed eliminazione dalle scritture contabili; la Corte ne sottolinea il rilievo contabile e procedurale.

  • artt. 2 e 3 D.M. 15 giugno 2015

    Precisano gli obblighi di comunicazione degli elenchi per i crediti superiori a Euro 2.000 e l'effetto di automatico discarico, sempre sul piano della riscossione.

  • art. 59, comma 4-ter, D.lgs. n. 112/1999

    Per i ruoli formati prima del 30.9.1999, l'obbligo di rendicontazione decorreva da un decreto attuativo mai emanato; quindi la mancata rendicontazione non comporta perdita del diritto al discarico in difetto di una previsione espressa.

  • art. 360 c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    Usato come parametro di ragionevolezza: la disciplina censurata è ritenuta conforme perché non ablativa ma riorganizzativa e non irragionevole.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ne esclude la violazione per le ragioni già dette.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa un'incidenza illegittima sulla libertà economica o sull'equilibrio patrimoniale dell'ente.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura espropriativa del prelievo; la Corte esclude che vi sia ablazione del credito.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte esclude il contrasto convenzionale-costituzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Invocato come parametro contro l'asserita espropriazione senza indennizzo; la Corte lo ritiene non violato perché non vi è sottrazione del credito ma solo mutamento del regime di riscossione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per lamentare l'irragionevole incidenza sui giudizi pendenti; la Corte esclude la violazione perché la disciplina si inserisce in un'evoluzione normativa avviata dal 1999.

Massime di principio

  • Quando la legge elimina il ricorso alla riscossione mediante ruolo per crediti risalenti, l'effetto riguarda il titolo esecutivo speciale e la procedura di riscossione, non l'esistenza del credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari strumenti.
  • L'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore ha natura contabile e non patrimoniale-ablatia: serve a rappresentare in modo veritiero i bilanci e non equivale a estinzione del diritto di credito.
  • La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che siano stati autorizzati a riscuotere mediante ruolo, senza distinzione rispetto alla natura pubblica o privata del creditore.
  • Per i ruoli formati prima del 30.9.1999, in difetto del decreto attuativo previsto dalla disciplina transitoria, l'eventuale mancato invio delle informazioni non comporta la perdita del diritto al discarico per inesigibilità, se manca una previsione normativa espressa in tal senso.
  • Le censure di illegittimità costituzionale fondate sull'asserita ablazione dei crediti sono infondate se si dimostra che la norma incide solo sul sistema di riscossione e risponde a esigenze di ragionevolezza, proporzionalità e razionalizzazione del servizio.
  • Quando una parte contesta l'applicazione di una disciplina differenziata per scaglioni di importo, deve allegare e chiarire in modo specifico quale sia la collocazione dei crediti controversi, perché la diversa soglia può comportare regole diverse e non basta un richiamo generico alle due ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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