Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Nel 2014 la società, concessionaria di un'area demaniale presso il Lido di Venezia, fu sottoposta a verifica fiscale della Guardia di Finanza. In seguito, il Comune di Venezia le notificò un avviso di accertamento per maggiore ICI relativa al 2010, calcolata sulla base di una rendita catastale presunta e della classificazione degli immobili in categoria D/8. La società impugnò l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che con sentenza n. 246/17 lo annullò per carenza di motivazione, rilevando che la rendita presunta non era stata portata a conoscenza della contribuente e che mancavano riscontri obiettivi o parametri di riferimento. Il Comune propose appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1354/2018 depositata il 29 novembre 2018, lo respinse. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 5 del d.lgs. 504/1992 e 74, comma 1, della legge 342/2000, contestando la ritenuta irretroattività della rendita e sostenendo che non occorresse notificare un atto di classamento o un avviso preventivo; 2) violazione degli artt. 3, comma 2, del d.lgs. 504/1992 e 119 Cost., contestando l'affermazione che l'insistenza dei beni sul demanio marittimo non fosse di competenza comunale e sostenendo l'imponibilità delle aree date in concessione; 3) violazione degli artt. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 504/1992 e 2697 c.c., sostenendo che l'avviso spiegasse la determinazione induttiva della rendita mediante comparazione con un immobile analogo; 4) violazione delle medesime norme, contestando che la Guardia di Finanza fosse priva del potere di accertamento e ribadendo che la rendita era stata determinata con criteri oggettivi e analitici; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice d'appello avrebbe assorbito ulteriori questioni, tra cui la sottoscrizione dell'avviso e la quantificazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, controricorrente e ricorrente incidentale, ha dedotto l'omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, non avendo emanato alcun provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la questione della sua estraneità era stata sollevata nei gradi di merito e la sentenza impugnata non vi aveva dato risposta; poiché l'Agenzia non aveva adottato alcun provvedimento, ne ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva, senza disporne l'estromissione, non necessaria in sede di legittimità. Ha respinto il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto che l'art. 74, comma 1, della legge 342/2000 precluda l'utilizzo della rendita catastale prima della sua notificazione, pur consentendone, una volta notificata, l'impiego anche per annualità d'imposta anteriori. Nel caso concreto nessuna notifica della rendita era stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate e la notifica del verbale della Guardia di Finanza non poteva sostituirla, poiché la disposizione demanda la notificazione all'ufficio del territorio competente. Di conseguenza la rendita modificata non poteva essere assunta a base del calcolo dell'ICI 2010. I motivi principali dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti, perché la mancanza di una valida notifica rendeva superfluo decidere le ulteriori questioni sulla potestà impositiva, sulla determinazione della rendita, sui poteri della Guardia di Finanza, sulla motivazione dell'avviso e sulle sanzioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della decisione sulla legittimazione dell'Agenzia e, decidendo nel merito, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia; ha respinto il ricorso principale del Comune. Ha compensato integralmente le spese tra Comune e Agenzia e condannato il Comune a pagare alla società le spese di legittimità, liquidate in euro 2.410 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del Comune, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento in rettifica dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va inteso nel senso della preclusione all'utilizzo di una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'imposta, ma non impedisce l'utilizzabilità della stessa rendita, una volta notificata, ai medesimi fini, anche per le annualità di imposta sospese.
La rendita catastale attributiva o modificativa non può essere utilizzata per individuare la base imponibile ICI prima della notificazione. Dopo la notificazione può invece essere utilizzata anche per annualità d'imposta anteriori; la notificazione del verbale della Guardia di Finanza non sostituisce quella prescritta, da effettuarsi a cura dell'ufficio del territorio competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono utilizzabili per determinare la base imponibile ICI solo dalla loro notificazione; una volta notificati, possono rilevare anche per annualità d'imposta anteriori.
- La comunicazione di un verbale della Guardia di Finanza non equivale alla notificazione della rendita catastale richiesta dall'art. 74, comma 1, della legge 342/2000, che deve essere effettuata a cura dell'ufficio del territorio competente.
- La legittimazione passiva rispetto all'impugnazione di un avviso di accertamento spetta all'ente che ha adottato il provvedimento; l'amministrazione che non ha emanato alcun atto è priva di legittimazione passiva.
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