Cassazione Civile, Ordinanza n. 03793/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per omesso versamento di accise sul gasolio acquistato nel 2012. L'atto traeva origine da un PVC redatto dalla Guardia di finanza nei confronti di una società che aveva posto in essere un meccanismo fraudolento: il gasolio era dichiarato destinato al bunkeraggio per l'imbarco sulle navi, ma in realtà veniva immesso in consumo con evasione d'imposta. Nel corso degli accertamenti emersero elementi anche a carico del contribuente, indicato come amministratore di una delle società coinvolte. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo applicabile il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 e non necessaria la prova di resistenza. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 l. 212/2000 e dell'art. 19 TUA, sostenendo che la CTR abbia erroneamente esteso la disciplina del contraddittorio prevista per verifiche, accessi e ispezioni presso il domicilio del contribuente, e abbia anche escluso indebitamente la necessità della prova di resistenza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Corregge però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., chiarendo che la nullità dell'avviso non deriva dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000 bensì dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. 504/1995, che per le accise impone la previa instaurazione del contraddittorio anche nelle verifiche svolte presso gli uffici dell'Amministrazione o comunque su elementi acquisiti aliunde. Poiché il contribuente non aveva ricevuto il PVC né altro atto equipollente contenente la specifica contestazione dei fatti, l'avviso di pagamento era nullo; non occorreva inoltre la prova di resistenza. Il ricorso dell'Agenzia viene quindi respinto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
garantisce il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo; la Corte ne richiama l'applicazione in via analogica e per il parallelismo con le accise, ma precisa che nel caso concreto opera direttamente la norma speciale del TUA.
art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"
estende alle accise le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale; richiede la previa comunicazione del PVC o di un atto equipollente con specifica contestazione dei fatti anche nelle verifiche svolte in ufficio o su elementi acquisiti presso terzi; la sua violazione comporta nullità dell'avviso, salvo urgenza motivata.
art. 15 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato come disposizione che prevede l'avviso di pagamento in materia di accise.
artt. 16 e 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamati per l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia tributaria.
art. 6-bis, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
menzionato come eventuale schema d'atto, non obbligatorio per il periodo considerato, purché l'atto comunichi specificamente i fatti contestati.
art. 19 della L. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato indirettamente dalla Corte solo nel raffronto col TUA; non emerge una autonoma applicazione nel caso.
Massime di principio
- In materia di accise, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dall'art. 19, comma 4, del TUA non solo quando l'Amministrazione compie accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, ma anche quando l'accertamento si fonda su atti o informazioni esaminati in ufficio e acquisiti presso terzi o aliunde.
- La validità del contraddittorio richiede la previa notificazione al soggetto interessato di un PVC o di un atto equipollente che contenga la specifica indicazione dei fatti contestati; non è sufficiente un generico richiamo agli esiti di una verifica svolta nei confronti di altro soggetto.
- La mancata osservanza del termine dilatorio per consentire le osservazioni del contribuente, in assenza di urgenza specificamente motivata, determina la nullità dell'avviso di pagamento o dell'atto sanzionatorio.
- Quando la garanzia partecipativa è espressamente prevista da una norma di legge, la sua violazione comporta nullità senza necessità di provare la cd. prova di resistenza.
- La qualificazione dell'attività istruttoria come verifica 'a tavolino' o come verifica presso il domicilio del contribuente dipende dal luogo in cui sono stati compiuti accesso e acquisizione degli elementi istruttori rilevanti, non dalla circostanza che l'atto sia poi emesso nei confronti di un diverso soggetto.
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