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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14622/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ricorre per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di kg 1,090 di cocaina, con pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il diniego sarebbe stato fondato quasi esclusivamente sul dato ponderale, senza ulteriori elementi oggettivi. Con il secondo motivo contesta la mancata esclusione della recidiva, lamentando motivazione carente e illogica: la Corte d'appello avrebbe valorizzato un precedente penale risalente al 2011 senza spiegare l'effettiva maggiore pericolosità del reo né il necessario collegamento sintomatico tra il precedente e il reato attuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato e, in parte, aspecifico il primo motivo, osservando che il giudice di merito non si era basato solo sul quantitativo di stupefacente, ma su una valutazione complessiva degli indici normativi: l'ingente quantità (con ricavo di poco più di 867 dosi medie giornaliere), l'elevata purezza della sostanza (64,60% di principio attivo) e la circostanza che l'imputato fosse stato ritenuto soggetto di fiducia del mittente, tale da affidargli tutto il quantitativo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato l'equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche richiamando la ricaduta in un delitto della stessa indole dopo l'espiazione della pena e il collegamento tra i precedenti reati associativi e il fatto attuale, in termini compatibili con la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice applicata per la detenzione a fini di spaccio di cocaina.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di lieve entità richiesta dalla difesa; la Corte ribadisce che la sua configurabilità va valutata sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici normativi e non può essere rivista in cassazione come mera questione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    vizi dedotti nel ricorso per cassazione (violazione di legge ed eccesso/mancanza di motivazione).

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    richiamato per l'aumento della somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo edittale previsto dall'art. 616 c.p.p.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, non essendo sufficiente né esclusivo il solo dato ponderale della sostanza.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • Il giudizio di lieve entità nello spaccio non può essere censurato in cassazione se la sentenza di merito offre una motivazione coerente su quantità, qualità dello stupefacente e modalità della condotta.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito evidenzi non solo la presenza di precedenti, ma anche un collegamento sintomatico tra i reati pregressi e quello attuale, idoneo a mostrare una persistenza dell'inclinazione a delinquere.
  • La contestazione della recidiva è manifestamente infondata quando si risolve nella sola valorizzazione della distanza temporale del precedente, senza confrontarsi con l'argomentazione del giudice circa la relazione tra precedenti e fatto per cui si procede.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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