Cassazione Penale, Ordinanza n. 09416/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di reati già giudicati con sentenze di condanna: reati di bancarotta commessi nel 2008 e reati di bancarotta commessi nel 2017. Secondo il giudice dell'esecuzione, pur essendo omogenei i delitti, la notevole distanza temporale e l'assenza di elementi che mostrassero una programmazione sin dall'origine escludevano la continuazione, facendo invece apparire i fatti come espressione di uno stile di vita da "liquidatore seriale". Nel ricorso per cassazione veniva dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare una dichiarazione depositata in udienza e vari documenti, dai quali emergerebbero un movente unitario e un programma criminoso delineato sin dal 2000; il ricorrente affermava di avere assunto, fino al 2017, 48 cariche sociali in società in crisi al fine di trarne profitto, e sosteneva che la serialità delle condotte dipendesse da un unico disegno criminoso, non da una mera abitudine di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che dall'ordinanza impugnata risultava che il giudice dell'esecuzione aveva effettivamente esaminato la documentazione prodotta e la dichiarazione del ricorrente, ma aveva valorizzato proprio la serialità delle condotte come indice di un modus vivendi e non di un programma criminoso unitario e originario. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la verifica di concreti indicatori della programmazione originaria dei reati successivi; nel caso concreto mancavano elementi idonei a dimostrare tale unitaria ideazione, anche perché le condotte erano state poste in essere con complici diversi e a grande distanza temporale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione postula un medesimo disegno criminoso originario, desumibile da concreti indicatori; non basta la mera omogeneità dei reati o la serialità delle condotte se i fatti successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
La domanda di riconoscimento della continuazione può essere proposta e valutata anche in sede esecutiva dal giudice competente.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
Per riconoscere la continuazione occorre una verifica rigorosa di plurimi indici sintomatici e, soprattutto, della preordinazione almeno essenziale dei reati successivi al tempo del primo fatto.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso originario, desumibile da elementi concreti e non da mere affermazioni dell'interessato o dall'omogeneità dei reati.
- La serialità di condotte omogenee, soprattutto se poste in essere a distanza di molti anni e con soggetti diversi, può essere letta come espressione di un modus vivendi o di una inclinazione a delinquere, e non necessariamente come prova di un programma unitario preesistente.
- In sede esecutiva il giudice deve valutare specificamente tutti gli elementi offerti a sostegno della continuazione, ma la censura di omessa valutazione è infondata se dall'ordinanza risulta che la documentazione e le dichiarazioni della parte sono state prese in considerazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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