Cassazione Civile, Ordinanza n. 29360/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, dichiarato in giudizio subordinato dal 3.1.1991 al 5.3.2009, aveva ottenuto in primo grado il solo TFR, mentre erano state respinte le domande di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso, compensi per lavoro straordinario e ferie non godute. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle ulteriori pretese, ritenendo condivisibile la valutazione del Tribunale e rilevando l'insufficienza della prova offerta dal lavoratore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omessa valutazione dell'anomalo iter del primo grado, asserita erronea valutazione delle prove tra giudice istruttore e giudice che ha deciso, nullità per difetto di motivazione e per revoca della c.t.u.; 2) mancato adeguamento del trattamento retributivo ex art. 36 Cost., errata lettura dei conteggi prodotti, insufficienza della prova testimoniale e mancato espletamento della consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia o errato calcolo del TFR di euro 3.072,00; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sul rigetto dell'indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che le ragioni del licenziamento fossero emerse solo con la costituzione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e perché mirava a contestare il libero apprezzamento delle prove e il mancato ricorso alla c.t.u., attività discrezionali del giudice di merito. Ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale era chiara e le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle testimonianze. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello si era pronunciata sulla richiesta del maggior importo di TFR, negandola perché non ritualmente proposta. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, avendo i giudici di merito fornito una motivazione sufficiente sul diniego dell'indennità sostitutiva del preavviso e trattandosi, per il resto, di accertamenti di fatto non riesaminabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
La censura è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non è sufficiente contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
Il vizio motivazionale ricorre solo se la sentenza è priva dell'indicazione del criterio logico-giuridico seguito; nella specie la motivazione è stata ritenuta chiara e sufficiente.
Richiama l'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla Corte territoriale.
art. 36 Cost.
Il preteso adeguamento retributivo è stato negato sulla base della valutazione delle prove e della mancata dimostrazione del diritto invocato.
art. 24 Cost.
È stata richiamata a sostegno delle censure, ma la Corte ha rilevato che le doglianze in realtà miravano a una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente alle altre norme processuali, senza che emergesse una violazione autonoma idonea a fondare l'accoglimento.
L'omessa pronuncia sussiste solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda; nella specie la Corte d'appello si era pronunciata sulla richiesta di maggior TFR, rigettandola per difetto di rituale proposizione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze sono state scrutinare come violazioni di legge e nullità, ma molte di esse si risolvevano in richieste di riesame del merito, non consentite in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato ai rigorosi casi consentiti dalla norma novellata; non ricorre quando si chiede solo una diversa lettura delle prove.
Norma sul procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o nullità in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché il sindacato di legittimità resta vincolato ai motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia applicato un criterio legale di valutazione della prova diverso da quello dovuto; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio censurabile in cassazione, poiché la decisione di disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere motivata anche implicitamente.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice ometta qualsiasi decisione su un capo di domanda autonomo; se la domanda è stata esaminata e rigettata, anche per difetto di rituale proposizione, il vizio non ricorre.
- Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo in presenza di una reale carenza del percorso logico-argomentativo; non basta dissentire dall'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29351/2022 del 10/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →