Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16760/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinando equitativamente la somma in relazione ai motivi devoluti. Rimane ferma, quindi, la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il parziale diniego di liberazione anticipata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di liberazione anticipata riferita al periodo dal 6 ottobre 2023 al 5 aprile 2024, proposta nell'interesse di un condannato sottoposto a detenzione domiciliare. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto solo parzialmente la richiesta; il tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, investito del reclamo, ha confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 103 reg. esec. ord. pen. e vizio di motivazione; dall'altro, violazione dell'art. 24 Cost. e vizio di motivazione. La censura principale era che il provvedimento non avrebbe adeguatamente considerato le giustificazioni dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, sostenendo che il ricorrente si sarebbe recato nell'edificio attiguo per far visita alla madre appena dimessa dall'ospedale. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché incentrati su questioni di fatto non rivalutabili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati, evidenziando che il tribunale aveva motivato in modo congruo richiamando la circostanza decisiva dell'arresto per evasione, la pendenza del relativo procedimento penale, il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto al momento dell'accertamento dell'infrazione, nonché una successiva trasgressione consistita nell'accompagnarsi a persona pregiudicata e in possesso di stupefacente, sia pure per uso personale.

Norme richiamate

  • art. 103 reg. esec. ord. pen.

    viene richiamato dalla difesa come parametro di censura, ma la Corte non ravvisa una reale violazione; la doglianza è qualificata come attinente al fatto e non scrutinabile in cassazione

  • art. 24 Cost.

    viene invocato dalla difesa, ma la Corte non ne desume alcuna lesione, reputando le censure comunque inammissibili e manifestamente infondate

  • art. 385 c.p.

    il provvedimento fa riferimento al fatto che il ricorrente era stato arrestato per evasione e che per tale titolo risultava emesso decreto di citazione a giudizio, quale circostanza rilevante ai fini del diniego di liberazione anticipata

  • art. 6 marzo 2025

    data di decisione, non norma; non inserita come fonte normativa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti di sorveglianza, le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti o delle giustificazioni del comportamento del condannato sono inammissibili se non evidenziano un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
  • Il diniego, anche parziale, di liberazione anticipata può essere sorretto da una motivazione che valorizzi complessivamente la condotta del detenuto, incluse eventuali trasgressioni alle prescrizioni e il comportamento tenuto al momento dell'accertamento dell'infrazione.
  • Quando il provvedimento impugnato dà conto in modo coerente delle ragioni del diniego, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito su aspetti fattuali, come la plausibilità delle giustificazioni addotte dal detenuto per l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
  • La presenza di un procedimento penale per evasione e di ulteriori condotte trasgressive può essere considerata elemento ostativo o comunque rilevante nella valutazione della meritevolezza del beneficio penitenziario.
  • La sola allegazione di una finalità apparentemente giustificativa dell'allontanamento non è sufficiente a superare una motivazione che attribuisca rilievo decisivo a condotte incompatibili con il corretto percorso trattamentale.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.