Cassazione Penale, Sentenza n. 11264/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (applicata con sentenza irrevocabile) e ha ripristinato la pena detentiva e pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'avvio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva (art.186 c.9-bis c.p. strada e art.54 d.lgs. 274/2000), lamentando che il Procuratore non aveva comunicato l'avvio all'interessato; 2) carenza di motivazione e mancata verifica dell'esigibilità della prestazione e del grado di collaborazione del condannato (ricorso a giustificazioni per sospensione per COVID e richiesta dell'ente); 3) errata quantificazione della pena ripristinata perché il Tribunale non ha tenuto conto delle 56 ore già svolte su 80 previste e dunque non ha calcolato la pena residua secondo i criteri di ragguaglio previsti.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: ha confermato che l'avvio operativo dell'esecuzione può avvenire anche senza iniziativa formale esclusiva del PM (e che il condannato non è obbligato ad indicare l'ente) e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti sull'inesigibilità della prestazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la revoca della sanzione sostitutiva non può portare al ripristino automatico dell'intera pena senza detrarre la quota già effettivamente eseguita; per evitare una duplicazione punitiva il Tribunale doveva calcolare la pena residua sottraendo il periodo di lavoro già svolto e applicare i criteri di ragguaglio previsti dalla normativa. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al ripristino integrale della pena e ha rinviato al Tribunale di Cuneo per un nuovo giudizio volto a determinare la pena residua tenendo conto delle ore/periodi già scontati.
Norme richiamate
Consente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (salvo incidenti) e stabilisce la durata del lavoro e il criterio di ragguaglio; la Corte afferma che l'individuazione delle modalità attuative è cura del giudice procedente e che il PM è l'organo deputato ad avviare l'esecuzione, salvo che l'esecuzione sia effettivamente iniziata per altri atti concretamente eseguiti
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 54
Disciplina la sanzione del lavoro di pubblica utilità (durata, campo di svolgimento). La Corte richiama che il lavoro sostitutivo ha natura afflittiva e che la sua attuazione è gestita dall'UEPE dopo impulso del PM
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 55
Richiamato nella prospettazione del coordinamento normativo relativo alla revoca e alle conseguenze nei casi di violazione degli obblighi connessi all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 56
Prevede l'eventuale integrazione del reato in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; la Corte segnala che la revoca può accompagnarsi a responsabilità per reato ma non giustifica l'automatica applicazione dell'intera pena sostituita senza computare il lavoro già svolto
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 58
Stabilisce i criteri di ragguaglio per la determinazione della corrispondenza tra lavoro di pubblica utilità e pena detentiva/pecuniaria; la Corte ordina che la pena residua sia determinata sottraendo il periodo già eseguito secondo tali criteri
art. 125 codice di procedura penale
Rilevato in relazione ai profili di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la valutazione dell'esigibilità e della collaborazione del condannato
art. 173 codice di procedura penale
Richiamato in relazione agli oneri motivazionali del giudice dell'esecuzione e alla necessità di verifica delle giustificazioni addotte dal condannato
artt. 655 e 661 cod. proc. pen.; d.m. 26 marzo 2001 (art. 3)
Norme e regolamenti richiamati dal ricorrente a fondamento delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha però ritenuto che non sussista la violazione dedotta laddove l'esecuzione sia effettivamente iniziata e autorizzata
Richiamato nel coordinamento interpretativo con l'art.186 e le norme sul lavoro di pubblica utilità per definire la portata della revoca e del ripristino della pena
Massime di principio
- La revoca della sanzione sostitutiva per inosservanza degli obblighi non può comportare automaticamente il ripristino integrale della pena: il giudice deve detrarre il periodo di lavoro effettivamente e positivamente svolto e calcolare la pena residua secondo i criteri di ragguaglio
- L'avvio formale dell'esecuzione compete al Pubblico Ministero e all'UEPE, ma l'inerzia del PM non impedisce che la sanzione sostitutiva sia ritenuta iniziata se vi sono atti concreti di esecuzione o autorizzazioni rilasciate; il condannato non è obbligato a indicare l'ente ma può volontariamente iniziare l'esecuzione
- Il condannato che deduca l'inesigibilità della prestazione o cause impeditive (es. provvedimenti dell'ente o circostanze pandemiche) ha l'onere di allegare e documentare fatti concreti; mere affermazioni non sono sufficienti a impedire la revoca
- Se il giudice dell'esecuzione valuta la revoca, deve motivare in modo circostanziato la tempestualità e l'entità delle violazioni e, in ogni caso, considerare la natura afflittiva del lavoro di pubblica utilità per evitare una duplicazione punitiva
- In situazioni analoghe è opportuno che il ricorrente raccolga e produca prova documentale (comunicazioni dall'ente, autorizzazioni del giudice, provvedimenti amministrativi, certificazioni di svolgimento delle ore) e chieda espressamente il calcolo della pena residua in base ai criteri di ragguaglio
- Se si contesta la mancata iniziativa del PM, va verificato se l'esecuzione sia stata comunque avviata o autorizzata; in assenza di avvio effettivo la revoca potrebbe essere illegittima, mentre se l'esecuzione è stata concretamente iniziata il giudice può valutare le violazioni commesse in corso d'opera senza annullare automaticamente i benefici già effettivamente fruiti
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