Cassazione Penale, Sentenza n. 28283/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di rinvio aveva confermato in larga parte la responsabilità di un imputato per partecipazione a un’associazione mafiosa, assolvendo solo per la condotta successiva al 9 maggio 2007. L’imputato ricorreva deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, non si sarebbe attenuta al vincolo della sentenza rescindente: a suo dire avrebbe dovuto verificare, per il periodo successivo all’inizio della detenzione, condotte concrete idonee a dimostrare l’attualizzazione della partecipazione, senza richiamare fatti degli anni Novanta o elementi già valorizzati in precedenza. Contestava inoltre l’uso delle intercettazioni e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ritenute meri riferimenti indiretti o de relato, prive di riscontri e relative a epoca anteriore alla contestazione; sosteneva anche che la Corte non avesse risposto alle censure difensive sulla complessiva inattendibilità del collaboratore già affermata da altre sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio si fosse sostanzialmente attenuto al dictum rescindente e avesse colmato le lacune motivazionali con argomentazione logica e non illogica. Ha rilevato che le intercettazioni richiamate non erano state svalutate, ma utilizzate come elementi di riscontro del più ampio compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; ha inoltre affermato che il collaboratore contestato era stato considerato solo come elemento aggiuntivo e corroborativo, non come prova principale. Il ricorso è stato giudicato in parte inammissibile e comunque infondato. Conseguentemente l’imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile Comune di Antonimina, liquidate in euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti del decisum della sentenza rescindente
norma incriminatrice contestata per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso
richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri probatori
richiamato come parametro della decisione di condanna oltre ogni ragionevole dubbio
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
in caso di rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, ma può colmare le lacune motivazionali mediante una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti, purché coerente con il principio di diritto enunciato.
- In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la detenzione dell’associato non esclude automaticamente la permanenza del vincolo associativo; occorre verificare se, nonostante la carcerazione, sussistano contatti o elementi concreti da cui desumere la persistenza della partecipazione.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che abbiano funzione meramente integrativa o corroborativa rispetto a un compendio probatorio già autonomamente sufficiente non richiedono lo stesso livello di rigoroso riscontro necessario quando costituiscano la prova principale della responsabilità.
- Chi deduce in cassazione l’omessa valutazione di memorie difensive deve indicare specificamente l’argomento decisivo trascurato dal giudice e spiegare la sua incidenza sul complessivo quadro probatorio; una censura generica è inammissibile.
- Quando si contesta l’attendibilità di una fonte probatoria non decisiva, è necessario confrontarsi con la tenuta dell’intero impianto motivazionale, secondo una logica di prova di resistenza, e non limitarsi a criticare isolatamente l’elemento marginale.
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