Cassazione Penale, Ordinanza n. 01273/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per un tentato furto aggravato in concorso ai danni di un distributore automatico di tabacchi posto all'esterno di una ricevitoria. Secondo la contestazione, il fatto consisteva nell'aver posto in essere atti idonei e univocamente diretti a impossessarsi del distributore, utilizzando arnesi da scasso e, successivamente, speronando il distributore con un'autovettura nel tentativo di caricarlo all'interno del veicolo. I motivi di ricorso riguardavano la pena: si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché la sanzione inflitta si sarebbe discostata sensibilmente dal minimo edittale senza adeguata motivazione, che in simili casi dovrebbe essere particolarmente analitica; inoltre si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, ritenuto motivato in modo solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione, qui congruamente sviluppata con riferimento alla gravità della condotta, al pregiudizio arrecato al titolare dell'esercizio commerciale, alla personalità dell'imputato, già gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio, e all'assenza di elementi positivi utili per riconoscere le attenuanti. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2 e 7 c.p.
Richiamati come base normativa della contestazione: tentativo, concorso di persone, furto e aggravanti del furto.
Individuati come criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena, anche quando la sanzione si colloca oltre il minimo edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica, purché la scelta sia sorretta da criteri riconducibili agli artt. 132 e 133 c.p. e sia logicamente comprensibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, in modo non meramente apparente, degli elementi sfavorevoli del caso concreto e dell'assenza di dati positivi valorizzabili in favore dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio o del giudizio di bilanciamento delle circostanze se la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel tentativo di furto in concorso, l'uso di arnesi da scasso e l'impiego di un veicolo per asportare il bene possono integrare la prova di atti idonei e univocamente diretti alla sottrazione del bene oggetto di aggressione.
Come è indicizzato
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