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Sentenza

Sentenza del 11/06/2024 n. 16254 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e relativi accessori, pari complessivamente a 38.804,75 euro, emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 12818/2012 del Tribunale di Milano. Il decreto ingiungeva a ECOLOGIA E AMBIENTE S.p.A. di pagare alla ricorrente 965.691,30 euro, oltre interessi moratori, per un credito ceduto da AMIA S.p.A. nell’ambito di un’operazione di factoring. UNICREDIT FACTORING ha contestato che il riconoscimento del debito enunciato nel decreto dovesse scontare l’imposta proporzionale dell’1% sul credito: sosteneva che, trattandosi di mera ricognizione di debito relativa a un rapporto assoggettato a IVA, fosse dovuta l’imposta fissa. La CTR Lombardia, con sentenza del 6 luglio 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza della CTP di Milano del 4 febbraio 2016, che aveva annullato l’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso, ritenendo che la ricognizione di debito abbia natura meramente ricognitiva: non crea, modifica o estingue l’obbligazione, ma produce soltanto un’astrazione processuale della causa e dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale. In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 7682/2023, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito non è soggetta all’imposta proporzionale dell’1% prevista per gli atti dichiarativi, ma all’imposta fissa prevista dall’art. 4 della tariffa, parte seconda, in caso d’uso. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della formazione della giurisprudenza di legittimità durante la causa.

Norme richiamate

  • Art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

    La ricognizione non costituisce un’autonoma fonte dell’obbligazione: agevola il creditore sul piano della prova, lasciando al debitore la possibilità di dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale.

  • Art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In ragione di ciò, le Sezioni Unite hanno dato preferenza al terzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte prima, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa.

    La scrittura privata non autenticata che si limiti a riconoscere un debito, senza produrre effetti obbligatori o reali, è assoggettata a imposta di registro in misura fissa in caso d’uso, non all’imposta proporzionale.

  • Art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l'atto di riconoscimento del debito è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l'obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto "dichiarativo" dell'atto di riconoscimento (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682).

    La ricognizione di debito meramente dichiarativa non rientra nella previsione degli atti di natura dichiarativa soggetti all’aliquota proporzionale dell’1%, perché non innova la situazione giuridica né produce un effetto dichiarativo in senso fiscale.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito, se si limita a riconoscere un’obbligazione già esistente, non crea un nuovo debito: sul piano civilistico comporta soltanto una presunzione del rapporto fondamentale e una facilitazione probatoria per il creditore.
  • Ai fini dell’imposta di registro, la mera ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata non va automaticamente tassata in misura proporzionale come atto dichiarativo o come atto avente contenuto patrimoniale. Secondo il principio applicato, ricade nell’imposta fissa prevista per le scritture non autenticate prive di oggetto patrimoniale, in caso d’uso.
  • La qualificazione fiscale dipende dagli effetti effettivi dell’atto: se, oltre a riconoscere il debito, l’atto costituisce, modifica o estingue obbligazioni o produce altri effetti patrimoniali, la disciplina potrebbe essere diversa e va individuata in base al contenuto concreto.

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