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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 marzo 2026 emessa in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 10-16 febbraio 2026, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati. Erano stati ritenuti gravemente indiziati, in concorso con altre persone e con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., dell’omicidio di una persona, nonché di connessi reati in materia di armi, commessi a Giugliano il 15 maggio 2010. Il quadro indiziario si fondava anche sulle convergenti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Con un motivo comune, entrambi denunciavano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., violazione degli artt. 335 e 335-quater c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto retrodatare al 23 luglio 2020 l’iscrizione a loro carico nel registro delle notizie di reato, poiché le dichiarazioni rese in quella data da uno dei collaboratori avrebbero già completato il quadro indiziario; l’iscrizione era invece intervenuta dopo le dichiarazioni dell’altro collaboratore, rese il 2 ottobre 2023. Solo uno dei ricorrenti contestava inoltre, per violazione dell’art. 274 c.p.p., la motivazione sulle esigenze cautelari: deduceva di essere incensurato, privo di carichi pendenti e di frequentazioni con soggetti legati a sodalizi criminali, di avere avuto un ruolo marginale e che il decorso di quasi sedici anni senza ulteriori elementi a suo carico escludesse il pericolo di reiterazione; lamentava anche l’omessa valutazione di misure meno afflittive della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo comune. Ha affermato che l’art. 335-quater c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, non si applicava al procedimento, poiché l’iscrizione della notizia di reato era anteriore all’entrata in vigore della disposizione. Ha inoltre rilevato che l’istanza di retrodatazione può essere proposta una sola volta e che, nel caso concreto, era già stata presentata al GIP, il quale non aveva ancora deciso al momento dell’ordinanza impugnata. Il motivo sulle esigenze cautelari è stato invece accolto: pur richiamando la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e gli elementi di pericolosità riferiti ai fatti contestati, il Tribunale non aveva esaminato in modo specifico la condotta dell’indagato nei quasi sedici anni trascorsi dal fatto, né l’incidenza di tale periodo sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del primo indagato, condannandolo alle spese processuali e disponendo la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; ha accolto il ricorso dell’altro, annullando l’ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari relative alla sua posizione e rinviando al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio resta libero di ritenere sussistenti o insussistenti le esigenze cautelari, purché motivi adeguatamente sui punti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 335-quater c.p.p.

    le disposizioni contenute in quest'ultimo non si applicano, fra l'altro, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

    La disciplina della retrodatazione introdotta dall’art. 335-quater c.p.p. non si applica ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 quando l’iscrizione della notizia di reato sia già stata disposta.

  • art. 335 c.p.p.

    sia perché la norma di cui all'art. 334-quater cod. proc. pen. non si applica al procedimento in corso, in considerazione della anteriorità, risultante dall'ordinanza impugnata, della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., rispetto all'epoca di entrata in vigore della norma;

    Ai fini dell’applicazione transitoria della disciplina della retrodatazione rileva che l’iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. sia anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit.

    Anche in presenza della presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve valutare espressamente un significativo periodo trascorso dai fatti senza ulteriori condotte indicative di perdurante pericolosità, potendo tale circostanza costituire un elemento contrario alla sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    In tale situazione, deve affermarsi che non sono stati esposti dal Tribunale del riesame congrui ragionamenti idonei a giustificare le valutazioni inerenti alle esigenze cautelari a carico di Leonardo Tortorella e alla misura cautelare appl ica bile.

    La decisione sulle esigenze cautelari e sulla misura applicabile richiede una motivazione congrua, che consideri gli elementi rilevanti del caso, incluso il comportamento dell’indagato nel tempo trascorso dai fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso proposto nell'interesse di Mario Pagliuca deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta, secondo la disposizione richiamata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    In relazione al ricorrente detenuto, la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario secondo la disposizione indicata.

  • art. 309 c.p.p.

    Con ordinanza del 9 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza datata 10-16 febbraio 2026 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli

    La disposizione individua il procedimento di riesame nel cui ambito il Tribunale ha confermato la misura cautelare; la sentenza non formula una regola interpretativa ulteriore.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    La difesa di Mario Pagliuca e Leonardo Tortorella ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario volto a ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale e articolato in due motivi, il primo comune a entrambi i ricorrenti e l'altro riguardante soltanto la posizione di Leonardo Tortorella.

    La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte decide le censure come questioni di legittimità, senza enunciare una distinta interpretazione dell’articolo.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 335-quater c.p.p. sulla retrodatazione dell’iscrizione non si applica ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore quando l’iscrizione nel registro delle notizie di reato era già stata disposta.
  • La richiesta di retrodatazione dell’iscrizione può essere proposta una sola volta; può essere rivolta al GIP o al giudice del riesame, ma deve rispettare il termine tassativo di venti giorni decorrente da quando l’interessato è posto in condizione di disporre degli elementi sufficienti a dimostrare il ritardo, salvo il sopravvenire di ulteriori conoscenze sui presupposti della retrodatazione.
  • Anche per i reati soggetti alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve considerare espressamente il rilevante tempo trascorso dai fatti quando non risultino ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità.
  • La motivazione sulle esigenze cautelari e sulla misura applicabile deve confrontarsi con la condotta tenuta dall’indagato durante l’ampio periodo successivo ai fatti e spiegare l’incidenza di tale dato sia sulla persistenza della pericolosità sia sugli elementi specifici che sostengono la valutazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariOmicidioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro la personaArmi
SottomaterieOmicidio volontarioCarcere

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