Cassazione Civile, Ordinanza n. 22139/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato all'Agenzia delle entrate istanza di trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'art. 182 ter l.fall. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L'ufficio periferico aveva espresso parere favorevole, ma la direzione regionale dell'Agenzia aveva poi comunicato il diniego. La società aveva impugnato tale diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle entrate, a fronte del ricorso proposto in sede tributaria, ha chiesto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia non rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario, bensì in quella del giudice ordinario, in particolare del tribunale fallimentare. La società resistente ha invece sostenuto la giurisdizione della CTP. Il ricorso si fonda quindi sulla ripartizione della giurisdizione nelle controversie relative al mancato assenso dell'amministrazione finanziaria sulle proposte di trattamento dei crediti tributari formulate in procedure concorsuali.
La decisione
La Corte, richiamando un recente e conforme orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che le controversie sul mancato assenso dell'Agenzia delle entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari ex art. 182 ter l.fall. spettano alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, anche per le procedure anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, in quanto vi è continuità normativa tra il regime previgente e quello successivo e prevale l'interesse concorsuale su quello tributario. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nelle procedure concorsuali e compensato integralmente le spese per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
disciplina la proposta di trattamento dei crediti tributari nell'ambito delle procedure concorsuali; il mancato assenso dell'Agenzia su tale proposta è devoluto alla giurisdizione ordinaria fallimentare.
richiamato come parte del sistema delle procedure di ristrutturazione dei debiti, in continuità con la disciplina successiva.
richiamato quale norma del sistema concorsuale rilevante per la continuità interpretativa tra vecchio e nuovo regime.
non applicabile in generale alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, ma utilizzabile come criterio interpretativo ove vi sia continuità tra regime vigente e futuro.
richiamato per le modifiche alla disciplina concorsuale che confermano la continuità normativa.
indicata come contesto normativo della procedura concorsuale considerata nella giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Le controversie relative al diniego o al mancato assenso dell'Agenzia delle entrate su proposte di trattamento dei crediti tributari formulate nell'ambito di una procedura concorsuale appartengono alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, non a quella tributaria.
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle procedure concorsuali, non assume rilievo la natura pubblicistica del credito tributario, quando la contestazione investe l'inserimento e la regolazione del credito nel procedimento concorsuale, poiché prevale l'interesse concorsuale.
- Le modifiche introdotte dal codice della crisi d'impresa e dal correttivo del 2020 possono essere utilizzate come criterio interpretativo della disciplina previgente solo se tra i due regimi sussiste continuità normativa sul punto considerato.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è appena consolidata su una questione di giurisdizione, la novità e la complessità del tema possono giustificare la compensazione delle spese.
- Nelle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, l'impugnazione del diniego dell'amministrazione finanziaria sulla proposta di trattamento dei crediti tributari non introduce una lite da devolvere al giudice tributario, ma una controversia interna alla procedura concorsuale.
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