Cassazione Civile, Ordinanza n. 35288/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa per violazione dell'art. 7, comma 15, cod. strada. La contestazione sostanziale riguardava la legittimità del provvedimento sanzionatorio: secondo l'opponente, il Comune avrebbe ristretto la sede stradale e predisposto parcheggi a pagamento senza prevedere parcheggi liberi, circostanza che sarebbe stata rilevante per escludere o incidere sulla violazione contestata. Con l'unico motivo di ricorso veniva denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente posto a carico dell'opponente l'onere di provare tali circostanze, nonostante la loro pretesa non contestazione da parte dell'Amministrazione e la loro asserita desumibilità dagli atti; si censurava inoltre il mancato rilievo della prova documentale della delibera comunale che individuava l'area destinata a parcheggio a pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., spetta all'autorità amministrativa, ove l'opponente sollevi specifica contestazione, provare l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi che individuino nella zona interessata un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata, oppure dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo previsto dall'art. 7, comma 8, cod. strada. Poiché il giudice di merito aveva invece addossato tale onere probatorio all'opponente, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Non è corretto porre a carico dell'opponente un onere probatorio che, a fronte di specifica contestazione, grava sull'autorità amministrativa secondo il principio di distribuzione dell'onere della prova applicato dalla Corte.
L'obbligo di prevedere aree di parcheggio adeguate può essere reso inoperante dall'esistenza di una delibera amministrativa; tale delibera, se invocata, deve essere provata dall'amministrazione.
art. 7, comma 15, codice della strada
Costituisce la base sanzionatoria dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Nel giudizio di opposizione relativo alla sosta vietata, la prova dei presupposti amministrativi che giustificano la disciplina della sosta è a carico dell'autorità, se specificamente contestati dall'opponente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, quando l'opponente contesti specificamente la legittimità della disciplina della sosta, l'autorità amministrativa deve provare i presupposti di fatto e gli atti amministrativi che giustificano la regolamentazione adottata.
- La non contestazione, da sola, non consente di spostare sull'opponente un onere probatorio che la struttura del rapporto processuale e la posizione dell'amministrazione fanno gravare sull'ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
- In materia di sosta regolamentata, l'esistenza di una delibera o di provvedimenti attuativi idonei a rendere operante la disciplina contestata deve essere dimostrata dall'amministrazione quando la loro sussistenza sia messa in dubbio in modo specifico.
- Il giudice di merito viola l'art. 115 c.p.c. se respinge la censura dell'opponente sul solo presupposto della mancata prova, da parte sua, di fatti che invece spettano alla pubblica amministrazione dimostrare.
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