Cassazione Penale, Sentenza n. 38793/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di truffa: avrebbe ottenuto materiale edile tramite pagamento con assegno insoluto (fatto consumato il 2 ottobre 2009). In appello la condanna era stata confermata. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della recidiva e la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione, aumentato a dieci anni per effetto della recidiva reiterata e specifica (ex artt. 157 e 161 c.p.), è comunque maturato l'11 novembre 2019, tenuto conto anche di periodi di sospensione per complessivi 41 giorni intervenuti nel giudizio di primo grado. Poiché la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza penale impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Tuttavia, non essendo stata contestata la responsabilità penale dal ricorrente, la Corte ha confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento ex art. 578 c.p.p.
Norme richiamate
Regola l'aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva. Nel caso in esame la recidiva reiterata e specifica ha fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale a dieci anni.
Indica i termini ordinari di prescrizione; combinato con l'effetto della recidiva ha portato al termine decennale applicato al fatto del 2009.
Stabilisce che, quando la condanna penale è annullata per motivo che non concerne il merito e l'imputato non ha contestato la responsabilità, le statuizioni civili devono essere confermate; perciò le obbligazioni risarcitorie sono state mantenute nonostante l'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione del reato; la presenza di recidiva può aumentare il termine applicabile (es. a dieci anni se previsto dalla combinazione delle norme).
- I periodi di sospensione del processo (es. tra udienze) devono essere computati e riducono il termine utile residuo alla prescrizione; occorre verificarne la durata per stabilire la data di maturazione.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la Cassazione annulla la sentenza per estinzione del reato (annullamento senza rinvio) anche se in primo grado era stata accertata la responsabilità penale.
- Le conseguenze civili possono sopravvivere all'estinzione del reato: se l'imputato non contesta la sua responsabilità, le statuizioni civili (risarcimento, restituzione, ecc.) vengono confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe calcolare con precisione la data di prescrizione (includendo aumenti per recidiva e sospensioni) e sollevare tempestivamente la questione processuale per ottenere l'annullamento per prescrizione.
- La contestazione della recidiva può risultare assorbita dalla constatazione della prescrizione: se la prescrizione è già intervenuta, non è necessario risolvere il profilo della recidiva ai fini dell'annullamento.
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