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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50053/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata dal Procuratore avverso l'ordinanza del GIP del 16/06/2023 che aveva revocato la confisca dei beni della società. Il Procuratore sosteneva che l'ordinanza era pervenuta all'ufficio della Procura solo il 7/07/2023 e quindi l'opposizione era tempestiva; il GIP aveva dichiarato l'opposizione tardiva rilevando una comunicazione anteriore del provvedimento al PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'ordinanza di revoca fosse stata comunicata telematicamente all'ufficio del Pubblico ministero il 16/06/2023, ai sensi dell'art. 148 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 153 e modificato dal D.L.vo n.150/2022), e che quindi il termine di quindici giorni per proporre opposizione fosse decorso prima del deposito dell'opposizione; di conseguenza la pronuncia di inammissibilità per tardività era corretta e assorbente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 231/2001, artt. 5, comma 1, lett. a) e 25

    Richiamate in relazione alla natura dell'illecito amministrativo contestato alla società (illecito connesso all'autoriciclaggio); non sono al centro della decisione sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 667, comma 4 c.p.p.

    Norma procedurale di riferimento per l'opposizione agli atti esecutivi: usata per inquadrare la procedura di opposizione proposta dal Procuratore.

  • art. 676 c.p.p.

    Stabilisce i termini e le modalità per l'opposizione; richiamata nel quadro procedurale che ha portato alla declaratoria di inammissibilità per tardività.

  • art. 153 c.p.p.

    Prevede le modalità di comunicazione al Pubblico ministero; la Corte evidenzia il richiamo a questo articolo ma soprattutto che le comunicazioni possono avvenire anche mediante le previsioni telematiche richiamate dall'art. 148.

  • art. 148, comma 1 c.p.p.

    Interpretato dalla Corte nel senso che la comunicazione telematica del provvedimento al Pubblico ministero produce gli effetti di decorrenza dei termini, pertanto il termine di quindici giorni per proporre opposizione decorre dalla comunicazione telematica.

  • D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150

    Modifica le norme processuali in materia di comunicazioni telematiche (art. 148 e richiamo in art. 153); la Corte ha richiamato l'entrata in vigore delle modifiche per affermare la validità della comunicazione telematica avvenuta il 16/06/2023.

Massime di principio

  • La decorrenza dei termini processuali per il Pubblico ministero può partire dalla comunicazione telematica del provvedimento, anche se gli adempimenti cartacei formali siano eseguiti successivamente; occorre verificare la modalità effettiva di comunicazione (telematica vs. analogica).
  • Se si contesta la tempestività di un'impugnazione, è fondamentale produrre e preservare prove incontrovertibili sulla data e modalità di ricezione del provvedimento (log telematici, ricevute di notifica), poiché la registrazione informatica prevale su annotazioni successive.
  • In presenza di contestazioni sulla competenza o sui poteri del giudice che ha pronunciato, tali censure rischiano di essere assorbite se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per motivi formali (es. tardività); occorre quindi sollevare tempestivamente i profili sostanziali nei limiti procedurali consentiti.
  • Prima di proporre opposizioni o impugnazioni, verificare gli aggiornamenti normativi e le modifiche sulle modalità di comunicazione (es. decreti attuativi) perché influenzano la decorrenza dei termini.
  • In caso di ricezione effettivamente tardiva di un atto, è utile documentare immediatamente la circostanza (segnalazioni interne, protocolli di ricezione) e valutare rimedi processuali alternativi prontamente.

Testo integrale

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