Cassazione Penale, Sentenza n. 9157/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata era stata accusata della contravvenzione ex art. 660 c.p. per aver scattato foto senza consenso e arrecato disturbo alla persona offesa. In primo grado il Tribunale di Patti aveva assolto perché il fatto non sussisteva, ritenendo non attendibile la vittima e indicando un'alternativa (le foto sarebbero state scattate da una nipote). La Corte d'appello di Messina riformò l'assoluzione ritenendo attendibile la persona offesa, supportata dalla testimonianza del sig. Donzì e da accesso al pronto soccorso. Con ricorso per cassazione la difesa denunciò difetto di motivazione dell'appello, contraddizioni della persona offesa e l'erronea esclusione dell'esimente per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Il Procuratore Generale chiese l'annullamento senza rinvio per non procedibilità per tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (decorso del termine quinquennale). La Cassazione ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte d'appello, in particolare per la mancata valutazione e il mancato confronto con la testimonianza Tramontana, posta dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione. Gli effetti civili della sentenza di appello sono stati annullati con rinvio al giudice civile competente per un nuovo giudizio; la regolamentazione delle spese per il grado di appello è demandata al giudice civile.
Norme richiamate
Fattispecie contestata: disturbo della tranquillita' altrui per avere scattato foto senza consenso; l'accertamento richiede valutazione della condotta, del mancato consenso e dell'effettivo turbamento della vittima
Esimente della particolare tenuità del fatto: invocata dalle difese e dal PG come motivo per non procedere; richiede valutazione caso per caso sulla offensività minima e sull'isolamento della condotta; nella sentenza di legittimità non e' stata applicata perché la Corte ha risolto il caso per prescrizione
Principio secondo cui la prescrizione deve essere dichiarata anche in sede di legittimità; la Cassazione ha applicato tale regola dichiarando estinto il reato per prescrizione quinquennale
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020 (MILANESI, Rv. 278943)
Richiama il principio secondo cui, anche quando si annullano gli effetti penali, le statuizioni civili possono essere rimandate al giudice civile per nuovo esame
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve motivare compiutamente il riformamento, confrontandosi esplicitamente con le ragioni e le testimonianze poste a fondamento dell'assoluzione di primo grado; la mancata comparazione può rendere la motivazione inadeguata.
- La Cassazione può rilevare e dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; se il termine di prescrizione e' decorso la sentenza penale va annullata senza rinvio.
- L'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e' strumento alternativo alla prescrizione ma richiede valutazione e motivazione specifica; non puo' essere invocata in modo meramente formale.
- Le questioni civili vanno trattate separatamente: anche quando gli effetti penali sono annullati per prescrizione, le pretese civili possono essere rimesse al giudice civile per una nuova valutazione.
- In procedimenti con discrepanze tra testimonianze, il giudice di appello ha l'onere di esporre chiaramente perche' ritiene una testimonianza piu' attendibile di un'altra, soprattutto se il primo grado aveva motivato l'inattendibilità.
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