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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31879/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino per i reati di atti persecutori e rapina. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente o carente, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi adeguatamente con le censure difensive relative alla rapina, alle lesioni e agli atti persecutori. In particolare, ha contestato la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, del referto medico e della condotta violenta tenuta nei confronti dei carabinieri, deducendo che nessun testimone avrebbe assistito direttamente all'aggressione e alla sottrazione di un telefono cellulare e di una catenina d'oro, mai rinvenuti. Ha inoltre richiamato la deposizione della compagna dell'imputato, unica teste oculare indicata dalla difesa, nonché le dichiarazioni di altri testimoni sull'assenza di effrazione e sulla possibilità che la persona offesa si fosse procurata autonomamente le lesioni. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento della prova e omessa o apparente valutazione di elementi decisivi in relazione alla rapina, insistendo sulla mancata neutralità della teste legata sentimentalmente all'imputato, sull'assenza di testimoni oculari, sul mancato rinvenimento dei beni e sul carattere generico delle lesioni risultanti dal referto medico. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando l'omesso esame della conflittualità familiare, dei possibili motivi di astio e delle smentite testimoniali relative all'effrazione del cancello e della porta del rustico. Con il quarto motivo ha contestato la configurabilità degli atti persecutori, sostenendo che la sentenza non avrebbe individuato concretamente le singole condotte persecutorie né dimostrato la produzione di uno degli eventi tipici, vale a dire il perdurante e grave stato d'ansia, il mutamento delle abitudini di vita o il fondato timore per l'incolumità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici, formulati in fatto, diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e comunque manifestamente infondati. Ha rilevato che le sentenze di primo e secondo grado costituivano una doppia conforme e formavano un unico corpo motivazionale congruo, non apparente, non manifestamente illogico e privo di travisamenti. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti di prova, quando la motivazione sia logica e adeguata. Ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem della sentenza d'appello. Quanto alla persona offesa, ha osservato che i giudici di merito ne avevano motivatamente riconosciuto la credibilità soggettiva e oggettiva, valorizzando coerenza, precisione, assenza di intenti calunniatori e plurimi riscontri, tra cui il referto medico, le dichiarazioni testimoniali e l'intervento delle forze dell'ordine. In relazione alla rapina, ha ritenuto coerente la valorizzazione del racconto della vittima, delle lesioni compatibili con l'aggressione, delle dichiarazioni del testimone intervenuto nell'immediatezza e dell'annotazione dei carabinieri; il mancato rinvenimento dei beni è stato giudicato irrilevante, considerato il tempo trascorso, il diverso luogo del rintraccio dell'imputato e la sua violenta reazione agli operanti. Quanto agli atti persecutori, la Corte ha confermato che le condotte reiterate di minaccia e molestia, culminate nella rapina, avevano cagionato alla persona offesa un grave turbamento psichico e un mutamento delle abitudini di vita, consistito anche nell'evitare di uscire, cercare rifugio altrove e richiedere la presenza di amici, oltre a determinare ripetuti interventi delle forze dell'ordine. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, non comparsa alla discussione orale e limitatasi al deposito di una memoria.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno; richiede la reiterazione delle condotte e la produzione di almeno uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma.

    La reiterazione deve inserirsi in una sequenza causale unitaria orientata alla produzione dell'evento. È sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti: grave e perdurante stato d'ansia o paura, alterazione delle abitudini di vita oppure fondato timore per l'incolumità propria o di una persona legata da relazione affettiva.

  • art. 628 c.p.

    La responsabilità per rapina è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base del racconto della persona offesa e dei riscontri costituiti dalle lesioni, dalle dichiarazioni testimoniali e dall'intervento delle forze dell'ordine; il mancato rinvenimento della refurtiva non è stato considerato decisivo nel quadro probatorio concreto.

  • art. 192 c.p.p.

    La necessità di riscontri esterni prevista dal comma 3 riguarda il dichiarante coinvolto nel fatto e non si applica automaticamente alla persona offesa.

    Le dichiarazioni della persona offesa devono essere sottoposte a rigoroso controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, ma possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se risultano attendibili; nel caso concreto, i giudici di merito avevano comunque individuato plurimi riscontri.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Non sono consentite in cassazione censure generiche o formulate in fatto che mirino a una diversa valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testimoni o della persuasività della motivazione, salvo il controllo su vizi effettivi di legittimità e su illogicità manifeste.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione non è apparente quando, anche mediante il coordinamento con la sentenza di primo grado, espone in modo logico e adeguato le ragioni della decisione e consente di ricostruire il percorso argomentativo.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando recepisce criticamente la decisione impugnata e risponde alle questioni dedotte, anche mediante una valutazione globale del materiale probatorio.

  • art. 546 c.p.p.

    La sentenza d'appello non deve esaminare analiticamente ogni deduzione o risultanza, essendo sufficiente una motivazione complessiva che dimostri l'esame dei fatti decisivi e renda logicamente incompatibili le prospettazioni difensive alternative.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ravvisabile un profilo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di riproduzione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati, secondo l'annotazione disposta dalla cancelleria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito su attendibilità, credibilità e capacità dimostrativa delle prove con una diversa lettura del materiale probatorio; sono ammissibili solo censure riconducibili a effettivi vizi di legittimità o a illogicità manifeste della motivazione.
  • Quando la sentenza d'appello e quella di primo grado costituiscono una doppia conforme, esse possono saldarsi in un unico corpo argomentativo. La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello recepisce criticamente la decisione impugnata e fornisce una risposta logica e adeguata alle questioni devolute.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni risultanza processuale: è sufficiente che la motivazione complessiva esamini i fatti decisivi e renda logicamente incompatibili le prospettazioni alternative.
  • Le dichiarazioni della persona offesa richiedono un rigoroso esame della credibilità soggettiva e oggettiva, ma non sono soggette alla necessità automatica dei riscontri esterni prevista per il dichiarante coinvolto nel fatto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.; la loro attendibilità, se motivata senza contraddizioni manifeste, non è rivalutabile in cassazione.
  • Il delitto di atti persecutori è un reato abituale e di danno: occorre una reiterazione di condotte persecutorie inserite in una sequenza causale unitaria e la produzione di almeno uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma. L'evento deve essere riferibile alla condotta complessiva e può manifestarsi anche dopo l'ultimo atto persecutorio.
  • Ai fini della configurabilità degli atti persecutori è sufficiente uno solo degli eventi tipici alternativi, tra il grave e perdurante stato d'ansia o paura, l'alterazione delle abitudini di vita e il fondato timore per l'incolumità propria o di una persona legata da relazione affettiva.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriRapinaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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