Cassazione Civile, Ordinanza n. 24897/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza del Tribunale resa in sede cautelare di denunzia di danno temuto, con cui era stato ordinato al condominio di eseguire opere già deliberate e a una condomina di consentire l'accesso alla terrazza in uso esclusivo sovrastante l'appartamento dei ricorrenti originari. La condomina destinataria dell'ordine propose un atto formalmente qualificato come appello, notificato e depositato entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame sul rilievo che il provvedimento fosse impugnabile solo con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. La ricorrente in Cassazione dedusse: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per mancata conversione dell'atto di appello in reclamo, sostenendo che l'atto, pur denominato appello e proposto davanti al giudice di secondo grado, conteneva i requisiti del reclamo e che il deposito tempestivo consentisse di sanare l'errore mediante translatio iudicii; 2) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione in presenza di contrasti giurisprudenziali; 3) erronea liquidazione delle spese sulla base di un valore della controversia ritenuto superiore a quello effettivo, assumendo che il valore andasse parametrato ai danni lamentati e non al costo delle opere necessarie. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'errore della ricorrente non riguardava soltanto la forma dell'atto o il giudice adito, ma anzitutto la scelta del rimedio impugnatorio, essendo l'ordinanza cautelare soggetta esclusivamente a reclamo e non ad appello; ciò esclude l'operatività della conversione dell'atto e della translatio iudicii, che presuppongono invece la corretta individuazione del mezzo di impugnazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché censurava, anche in parte, un vizio motivazionale non più denunciabile nei termini prospettati e perché la mancata compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il terzo perché riproponeva vizi motivazionali non consentiti e, per la questione del valore della causa, difettava dell'indicazione specifica degli atti e documenti necessari a verificarla, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
reclamo avverso provvedimenti cautelari
il provvedimento cautelare impugnato era soggetto esclusivamente a reclamo e non ad appello; la scelta del mezzo corretto è condizione per ogni eventuale translatio
le forme processuali non sono di per sé causa di invalidità ove l'atto sia idoneo a raggiungere il suo scopo, ma il principio non sana l'errore nel mezzo di impugnazione
la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ma il principio non opera quando sia stato scelto un rimedio impugnatorio radicalmente errato
le nullità degli atti processuali possono essere sanate, ma non se manca il corretto mezzo di impugnazione
il vizio motivazionale non è più deducibile nei termini di insufficienza, contraddittorietà o omissione come prospettati dalla ricorrente
le spese seguono la soccombenza
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione
il valore della controversia incide sulla liquidazione delle spese, ma la censura richiede specifica indicazione degli atti rilevanti
è necessario indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti posti a base della censura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La translatio iudicii e la conversione dell'atto processuale non operano se la parte ha scelto un mezzo di impugnazione sbagliato: è necessario, in via preliminare, che il rimedio esperito sia quello corretto per il provvedimento da contestare.
- L'errore nella forma dell'atto o nell'individuazione del giudice può essere sanabile solo quando il mezzo di impugnazione sia stato correttamente individuato e l'atto sia idoneo a produrre gli effetti del rimedio previsto.
- Contro i provvedimenti cautelari, quando la legge prevede il reclamo come unico rimedio, l'appello è inammissibile e non può essere convertito in reclamo se l'errore investe la scelta stessa del mezzo impugnatorio.
- La mancata compensazione delle spese non integra di regola vizio sindacabile in cassazione, essendo rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti di legge.
- Le censure sul valore della causa e sulla liquidazione delle spese devono essere sorrette da puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione non sono più proponibili censure di motivazione formulate nei termini dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se non nei limiti consentiti dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.
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