Cassazione Civile, Ordinanza n. 15227/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a una società con socio unico la mancata applicazione delle ritenute alla fonte su interessi passivi contabilizzati nel 2013 in relazione a un finanziamento soci formalizzato in un accordo scritto del 2011. Secondo l’Ufficio, le somme versate dal socio dovevano essere trattate come mutuo; per effetto degli artt. 45 e 46 TUIR e dell’art. 26, comma 5, DPR 600/1973, gli interessi dovevano ritenersi percepiti/pagati per presunzione legale, con conseguente obbligo di operare la ritenuta, anche se non vi era stato un effettivo esborso materiale. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che gli interessi non erano stati effettivamente corrisposti e che, quindi, mancava il presupposto impositivo secondo il principio di cassa. La CTP e poi la CTR avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo illegittimo l’accertamento. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione degli artt. 45 e 46 TUIR e dell’art. 26 DPR 600/1973, censurando la tesi secondo cui la mancata corresponsione materiale degli interessi escluderebbe l’obbligo di ritenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nei rapporti di mutuo, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi incombe sul contribuente e che la ritenuta deve essere operata dal sostituto d’imposta non solo quando gli interessi siano stati effettivamente corrisposti, ma anche quando la loro corresponsione sia presunta per legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché decida sulle residue questioni di merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio denunciato, ossia violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto.
la presunzione legale di percezione degli interessi opera salvo prova contraria e rileva ai fini della tassazione
le somme versate dai soci, se non risulta diversamente dal bilancio o dai rendiconti, si considerano date a mutuo
art. 26, comma 5, DPR 600/1973
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sugli interessi anche quando la loro corresponsione è presunta dalla legge, non solo se avvenuta materialmente
richiamato per evidenziare il carattere normalmente oneroso del mutuo e la conseguente fruttuosità degli interessi
Massime di principio
- Nei finanziamenti soci qualificabili come mutuo, gli interessi si presumono percepiti alle scadenze pattuite, salvo prova contraria a carico del contribuente.
- L’obbligo di effettuare la ritenuta sugli interessi corrispettivi sussiste anche in assenza di materiale pagamento, quando la legge presume la corresponsione del reddito di capitale.
- Non è consentito alle parti del rapporto negoziale incidere sulla gestione del presupposto impositivo mediante la sola scelta di non effettuare il pagamento degli interessi, se il debito interessi è fiscalmente presunto.
- La mancata prova dell’effettiva non percezione degli interessi impedisce di escludere la tassazione e gli obblighi di sostituzione d’imposta.
- La disciplina della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo deve essere applicata in modo coerente sia al percettore del reddito sia al sostituto d’imposta, per evitare asimmetrie sistematiche.
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