Cassazione Civile, Ordinanza n. 10153/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La lite riguarda un'ingiunzione di pagamento per complessivi 753.681,73 euro, emessa in relazione a più cartelle esattoriali e a tre avvisi di addebito. La contribuente ha impugnato la decisione della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i tre avvisi di addebito INPS e negando che l'ingiunzione fosse una duplicazione di un precedente pignoramento mobiliare. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 384 c.p.c. per avere la CTR escluso, senza adeguata valutazione della prova documentale, la pendenza di un'opposizione all'esecuzione e la coincidenza tra i crediti azionati nei due procedimenti; 2) violazione degli artt. 37 e 362 c.p.c., sostenendo che non potessero essere emesse plurime intimazioni di pagamento sulle medesime cartelle mentre era pendente il giudizio ordinario sull'esecuzione, con rischio di conflitto di giurisdizione e di giudicati, e invocando anche un asserito giudicato esterno su una diversa intimazione di pagamento; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione ai tre avvisi di addebito INPS, assumendo che l'impugnazione dell'intimazione dovesse comunque appartenere al giudice tributario; 4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. per mancato esame della documentazione e delle deduzioni difensive; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, avendo la CTR affermato l'inoppugnabilità dei ruoli per mancata impugnazione delle cartelle, mentre la società contestava l'omessa notifica delle cartelle stesse.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: i primi due perché il ricorso era carente di autosufficienza, non specificamente confrontato con la motivazione della CTR e, comunque, mirava a un riesame del merito; il secondo anche perché, sino a soddisfazione del credito, è possibile reiterare l'ingiunzione per interrompere la prescrizione e il ne bis in idem processuale opera solo rispetto alla duplicazione della decisione sulla stessa domanda, non alla reiterazione dell'azione riscossiva; il terzo perché del tutto privo di argomentazione e non confrontato con la natura sostanziale dei crediti INPS, che radicava la giurisdizione del giudice ordinario; il quarto perché denunciava un vizio di motivazione non più deducibile nei termini di insufficienza e, comunque, formulato in modo generico; il quinto perché la CTR si era limitata a un passaggio argomentativo coerente con il thema decidendum, senza pronunciarsi su domanda o eccezione nuova. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione per asserita errata valutazione della prova; la Corte esclude la fondatezza della censura perché essa mira in realtà a sollecitare un riesame del merito.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare l'accoglimento dei motivi.
Richiamato in relazione alla censura sulla giurisdizione e sul preteso conflitto tra giudici; la Corte nega che sussista un divieto di reiterazione dell'ingiunzione in pendenza di altra opposizione.
Invocato per sostenere il conflitto di giurisdizione; la Corte respinge la doglianza per difetto di autosufficienza e perché non vi è preclusione alla reiterazione della pretesa.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Parametro formale di ricorso per i motivi sulla giurisdizione; le censure sono dichiarate inammissibili o infondate per mancanza di specifica argomentazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di violazione di legge; la Corte rileva che i motivi non superano il vaglio di specificità e autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Richiamato dalla ricorrente per censurare il vizio motivazionale; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia mancante o apparente.
Invocato per dedurre extrapetizione; la Corte afferma che il riferimento all'inoppugnabilità delle cartelle era un passaggio argomentativo pertinente e non una pronuncia oltre domanda.
Richiamato dalla Corte per delineare il perimetro del principio di ne bis in idem processuale, che impedisce la duplice decisione sulla stessa domanda ma non vieta la reiterazione dell'azione di riscossione finché il credito non sia soddisfatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di riscossione può essere reiterata, anche mediante una nuova ingiunzione o intimazione di pagamento, finché il credito non sia stato soddisfatto; il divieto di ne bis in idem processuale attiene alla duplicazione della decisione sulla stessa domanda, non alla mera reiterazione dell'atto di riscossione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce l'erronea valutazione di un giudizio pregresso o di un giudicato esterno deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e delle decisioni richiamate, altrimenti la censura è inammissibile.
- Non è invocabile un giudicato esterno su questioni strettamente giuridiche, poiché l'interpretazione e l'applicazione della legge non sono cristallizzabili come accertamenti di fatto preclusivi per altri giudizi.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione non può risolversi in un generico dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti di legge.
- Non sussiste extrapetizione quando il giudice inserisce nella motivazione un passaggio coerente con il tema devoluto e necessario per valutare la fondatezza della pretesa, senza pronunciare su una domanda o eccezione nuova.
- La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale del credito fatto valere: se l'atto impugnato concerne crediti previdenziali, la controversia appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche se l'impugnazione riguarda un atto della riscossione.
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