Sentenza del 01/07/2015 n. 13489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, del 20 novembre 2006, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento IRPEF relativo al 1992. Con l’unico motivo, fondato sulla violazione degli artt. 2292, 2296 e 2297 c.c., 1325 e 1418 c.c. e dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, l’Agenzia contestava che la CTR avesse escluso l’esistenza della società e la responsabilità fiscale del socio per la sola mancanza di autenticazione delle firme dell’atto costitutivo. Sosteneva che dovesse comunque applicarsi la disciplina della società irregolare. La CTR aveva ritenuto che il progetto societario non fosse stato effettivamente attuato: non vi era stata autenticazione o riproduzione dell’atto in forma pubblica, né attività economica comune, e la mera apparenza del sodalizio non provava l’effettività della società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ma non ha deciso nel merito la questione dell’esistenza della società o della responsabilità del socio. Ha rilevato d’ufficio che, poiché l’IRPEF del socio era stata determinata imputandogli redditi accertati in capo a una società di persone ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, la controversia richiedeva la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. La contestazione dell’esistenza o effettività del legame societario non era una questione personale del solo P.F. Di conseguenza ha dichiarato nulli la sentenza e il procedimento, cassato la decisione e rinviato alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, in diversa composizione. Spese dell’intero giudizio compensate, in considerazione della progressiva formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associamoci di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
L’accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione ai soci costituiscono un insieme unitario. La controversia deve quindi svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci, tranne quando un socio sollevi una questione esclusivamente personale; decidere senza tutti i soggetti necessari comporta nullità assoluta rilevabile d’ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione di legge; la Corte non ha definito nel merito tale censura, avendo rilevato d’ufficio la nullità del procedimento.
Massime di principio
- Quando il reddito di un socio è accertato per trasparenza sulla base del reddito attribuito a una società di persone, la controversia sul reddito sociale coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La contestazione dell’esistenza o dell’effettività della società, se incide sul presupposto dell’imputazione al socio del reddito accertato in capo alla società, non è una questione personale del singolo socio.
- Se la controversia tributaria è decisa senza tutti i soggetti necessari, il procedimento e la sentenza sono nulli; il giudice può rilevare tale vizio d’ufficio in ogni stato e grado e disporre il rinvio al giudice di primo grado.
- L’accoglimento del ricorso per una ragione processuale non equivale a una decisione favorevole sul merito della pretesa fiscale: in questo caso la Corte non ha stabilito se la società irregolare esistesse né se il socio fosse effettivamente responsabile.
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