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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30599/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione, con decisione del 20/04/2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. È stata enunciata nel dispositivo la causa dell'annullamento (estinzione per morte), con esclusione di ogni pronuncia sul merito o di proscioglimento sostanziale, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero e del difensore.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 21/04/2022. Nel corso del procedimento, l'imputato è deceduto l'11/10/2022; per effetto della morte i reati contestati si sono estinti ai sensi dell'art. 150 c.p., rendendo inefficace ogni valutazione nel merito e imponendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La norma dispone l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte la interpreta come causa che estingue il fatto penalmente rilevante e il rapporto processuale, determinando l'impossibilità di proseguire con pronunce di merito.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando il motivo dell'impugnazione è divenuto inidoneo per sopravvenute cause estintive o per perdita di interesse; qui è stato applicato per disporre l'annullamento senza rinvio a causa dell'estinzione del reato per morte.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Impedisce di emettere, dopo l'estinzione del reato per morte, una pronuncia di proscioglimento nel merito; la Corte sottolinea che, esaurito il rapporto processuale, è preclusa la valutazione sostanziale e va enunciata la causa estintiva.

  • Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'impossibilità di pronunciarsi sul merito ove il rapporto processuale si sia estinto per morte dell'imputato e che obbliga all'annullamento senza rinvio con indicazione della causale.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e, se intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Quando il rapporto processuale si estingue per morte dell'imputato la Corte non può pronunciarsi nel merito né emettere un proscioglimento sostanziale: la scelta procedurale è l'annullamento senza rinvio con indicazione della causale.
  • È necessario verificare temporalmente l'intervento della morte rispetto agli atti processuali (es. proposizione del ricorso): se la morte sopravviene dopo il ricorso, il giudice di legittimità deve dichiarare l'annullamento senza rinvio; diverso sarebbe l'esito se la morte fosse intervenuta in fasi anteriori con diversi effetti procedurali.
  • La parte ricorrente che chieda l'annullamento per estinzione del reato troverà spesso il favore della Pubblica Accusa e della Corte quando la morte sia documentata e sopravvenuta prima della decisione, rendendo inapplicabili le pronunce di merito.

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