Cassazione Civile, Ordinanza n. 04233/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
Un proprietario di fabbricato agiva per il risarcimento dei danni subiti dall’immobile a seguito della fuoriuscita di acqua da una condotta idrica riconducibile al gestore del servizio idrico, collocata al di sopra di un cavidotto in fibra ottica di proprietà di una diversa società. In primo grado il tribunale aveva ravvisato un concorso di colpa tra le società convenute, ma la lite si era poi definita transattivamente tra il danneggiato e l’assicuratore dell’altra società, con pagamento di una somma a saldo di ogni pretesa e cessione dei diritti di rivalsa. La corte d’appello, investita dell’impugnazione del gestore idrico, ha invece ritenuto che il danno fosse esclusivamente imputabile alla società telefonica, rigettando la domanda del danneggiato nei confronti del gestore idrico e ponendo le spese del primo grado a carico dell’attore. In cassazione il danneggiato ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento, lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il concorso causale del gestore idrico e avrebbe in sostanza rivalutato il merito senza adeguata base istruttoria; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che, poiché il primo giudice aveva riconosciuto una responsabilità di entrambe le convenute e il giudizio si era chiuso in primo grado con transazione, non sarebbe stato corretto addebitare le spese a suo carico e comunque riformare il capo sulle spese senza nuova consulenza tecnica e senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, privo di specificità e in realtà diretto a sollecitare un riesame del merito e dell’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale sul nesso causale e sulle risultanze tecniche. Ha considerato infondato il secondo motivo, affermando che, poiché la corte d’appello aveva riformato in parte la sentenza di primo grado escludendo la responsabilità del gestore idrico e rigettando la domanda nei suoi confronti, era legittima la riforma anche del capo sulle spese, con addebito al soccombente; il sindacato di legittimità sulle spese non consente di censurare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per affermare l'esigenza di evitare attività processuali inutili ai fini della ragionevole durata del processo.
Richiamato per sostenere che non va disposto un inutile differimento o integrazione del contraddittorio quando il ricorso è prima facie infondato o inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e riconducibili con chiarezza alle tassative ipotesi di impugnazione.
Il difetto di specificità del motivo incide sui requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto.
Le memorie in cassazione servono solo all'argomentazione sui motivi già dedotti e sulle difese della controparte.
Il capo sulle spese può essere riformato in conseguenza della riforma della decisione di merito; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti.
L'accoglimento parziale del gravame produce effetto espansivo interno anche sui capi dipendenti, compreso quello sulle spese.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, chiaro e immediatamente riconducibile a una delle tassative censure previste dall'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove e delle consulenze tecniche, salvo denuncia di un vizio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Quando la sentenza d'appello riforma anche solo parzialmente quella di primo grado, il giudice di secondo grado può rideterminare d'ufficio le spese di lite in base all'esito complessivo della controversia.
- Le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale limite, la scelta di compensarle in tutto o in parte rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- In presenza di ricorso prima facie inammissibile o infondato, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio quando ciò comporterebbe un inutile aggravio processuale privo di utilità per la definizione della lite.
Come è indicizzato
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