Cassazione Civile, Ordinanza n. 25911/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il creditore aveva già presentato una domanda tempestiva di insinuazione al passivo per un diverso credito, così risultando a conoscenza del fallimento. Successivamente propose una domanda tardiva ex art. 101 l.fall. per l'ammissione di un ulteriore credito di lavoro, relativo all'indennità di mancato preavviso conseguente al licenziamento intimato dalla curatela. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda tardiva perché proposta oltre dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo. Con il ricorso per cassazione il creditore dedusse, da un lato, violazione degli artt. 16 e 101 l.fall., sostenendo che la fissazione dell'adunanza dei creditori oltre 120 giorni dalla sentenza di fallimento implicasse il riconoscimento della particolare complessità della procedura e quindi la proroga anche del termine per le domande tardive fino a 18 mesi; dall'altro, violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, assumendo la novità della questione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che la fissazione dell'adunanza oltre il termine ordinario di 120 giorni non implica di per sé una motivazione implicita sulla particolare complessità della procedura né comporta automaticamente la proroga del diverso termine di dodici mesi per le domande tardive ex art. 101 l.fall.; tale proroga richiede invece un'espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento, previa motivazione sulla complessità. Ha inoltre ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non necessita di espressa motivazione del mancato esercizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione avverso il provvedimento di esclusione/inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo
"le domande di ammissione al passivo [...] trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi"
il termine ordinario per le domande tardive è di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo; la proroga a diciotto mesi è facoltativa, richiede particolare complessità della procedura e deve essere espressamente disposta nella sentenza dichiarativa di fallimento
art. 16, comma 1, n. 4, l.fall.
"entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura"
il termine per fissare l'adunanza dei creditori è distinto da quello per le domande tardive; la sua eventuale violazione non produce automaticamente una proroga del termine di cui all'art. 101 l.fall., né implica di per sé il riconoscimento della complessità della procedura
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato ricorso ad essa non richiede specifica motivazione censurabile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione
d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012
modifica della disciplina delle domande tardive ex art. 101 l.fall., applicabile ratione temporis
modifica della disciplina dell'art. 16 l.fall., applicabile ratione temporis
Massime di principio
- La proroga del termine per la proposizione delle domande tardive nel fallimento non deriva automaticamente dalla sola fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine ordinario di 120 giorni: occorre una espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento, con motivazione sulla particolare complessità della procedura.
- Il termine per l'adunanza dei creditori di cui all'art. 16 l.fall. e il termine per le domande tardive di cui all'art. 101 l.fall. hanno natura e funzione diverse; l'eventuale inosservanza del primo non comporta, di per sé, l'estensione del secondo.
- La proroga a diciotto mesi per le domande tardive è facoltativa e discrezionale, non implicita; in mancanza di espressa proroga, resta fermo il limite ordinario di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo.
- In tema di spese processuali, la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione solo perché la questione trattata sia nuova, poiché la valutazione sulla compensazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
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