Cassazione Penale, Ordinanza n. 02001/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando: il computo della recidiva ai fini della pena; la mancata valutazione della sua subvalenza rispetto ad eventuali attenuanti; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; e, infine, l'intervenuta prescrizione del reato alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione sul punto è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti preponderanti ex art. 133 c.p. e la valutazione non è illogica o arbitraria. In particolare, la sentenza impugnata aveva escluso l'esistenza di elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche e aveva valorizzato, in modo non irragionevole, la specificità e molteplicità dei precedenti ai fini della maggiore pericolosità dell'imputata. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato oggetto di condanna; dalla sentenza emerge che si tratta del delitto di evasione.
Richiamato come parametro del giudizio di trattamento sanzionatorio; il giudice di merito deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti nella determinazione della pena.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, richiamata nella parte dispositiva.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se è sorretto da motivazione non meramente apparente, non illogica e non arbitraria, e se dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi da valorizzare e richiama, in senso sfavorevole, precedenti penali specifici e molteplici quale indice di maggiore pericolosità.
- La censura sulla recidiva e sul suo peso nella dosimetria della pena non può risolversi in una diversa lettura del materiale valutativo effettuata dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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