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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26079/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione di domicilio. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la doglianza si è risolta nella mera riproposizione delle argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo in sostanza un vizio della motivazione e una erronea valutazione degli elementi favorevoli; la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti quelli dedotti dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna in appello; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta oltre al richiamo all'articolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre, senza reale confronto critico, le medesime censure già formulate in appello e già esaminate con motivazione non illogica dal giudice di merito.
  • La censura sulla motivazione in ordine alla responsabilità non può tradursi in una richiesta di nuova e autonoma rivalutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza, senza dover confutare espressamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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