Cassazione Penale, Sentenza n. 18257/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 61.150,15 in relazione a fatti ricollegati agli articoli 640 quater e 648 quater c.p. Il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 324 e 309 c.p.p. per presunta violazione del termine di 10 giorni per la decisione (sosteneva che gli atti erano pervenuti il 6/8/2022 e la decisione era stata depositata il 12/9/2022, quindi oltre il termine); (2) omessa e manifestamente illogica motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il tribunale del riesame non avrebbe indicato quale attività di ostacolo alla ricostruzione della provenienza del bene sarebbe stata posta in essere dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: il tribunale del riesame è risultato essere entrato in possesso degli atti il 6/9/2022, per cui la decisione del 12/9/2022 è stata assunta nei termini di legge. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere basato su motivi non consentiti in Cassazione (richiesta di nuova valutazione del merito e degli elementi istruttori), richiamando la consolidata giurisprudenza che limita il sindacato in sede di legittimità ai soli vizi di diritto o a vizi della motivazione così radicali da renderla inesistente o incomprensibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio e la difesa si era associata, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
Il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali; la Corte ricorda che il rispetto di tale termine è valutato con riferimento alla effettiva ricezione della documentazione.
Combinato con l'art. 324, individua la disciplina procedurale delle misure cautelari reali e dei termini per il riesame; la Corte applica la regola secondo cui il termine decorre dalla ricezione degli atti.
Norma sostanziale menzionata come titolo di reato connesso al sequestro; la decisione del tribunale del riesame è stata ritenuta motivata in relazione al fumus commissi delicti rispetto a tale contestazione.
Norma sostanziale richiamata nella rubrica cautelare (riciclaggio o reati correlati) in relazione alla quale è stato disposto il sequestro; il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus rispetto alla destinazione delle somme.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Culasso 2016; Ivanov 2008)
Richiamati principi consolidati: (a) decorrenza del termine per il riesame dalla ricezione degli atti; (b) limiti del ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo/probatorio, ammesso solo per violazioni di legge e per vizi della motivazione talmente gravi da renderla incomprensibile o inesistente.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per la decisione del tribunale del riesame decorre dalla effettiva ricezione degli atti: in caso di contestazione dei termini, è decisivo il giorno di acquisizione del fascicolo nel tribunale e non la data di richiesta o di spedizione degli atti.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è circoscritto ai profili di diritto e ai vizi motivazionali gravi: non è consentito in questa sede chiedere una rinnovata valutazione del merito o della prova.
- Per rendere ammissibile un motivo di cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario dimostrare o una specifica violazione di norme procedurali/di diritto oppure che la motivazione sia del tutto carente, contraddittoria o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
- In casi di contestazione procedurale (es. termini, ricezione atti) è fondamentale custodire e produrre prove documentali della data di trasmissione o ricezione degli atti (iscrizione di arrivo, ricevute, PEC etc.).
- La difesa che contesta la motivazione del giudice del riesame deve focalizzarsi su vizi di diritto o argomentare l'irrimediabile carenza della motivazione; lamentele che chiedono una rivalutazione degli elementi probatori sono normalmente inammissibili in Cassazione.
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