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Ordinanza

Ordinanza n. 2298/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 10 settembre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale ” in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “note d’ansia da prestazione non contenuta”; - della relazione di visita psichiatrica datata 9 settembre 2025 redatta dal medico dell’Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti dell’aspirante Sig. -OMISSIS-, nella parte in cui le attribuisce il coefficiente 2 nell’apparato PS; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es “in atto: note di…,elementi di…”)”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “ L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale er quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso per 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (aumentati a 5187 con decreto n. 167/1-11-2024 CC di prot. del 29.12.2025) riservati ai “3.421 (aumentati a 3.609) riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010”, approvata con decreto n. 167/11-2-2024 CC di prot. del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 17.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale in data 28.11.2025

Giustizia amministrativa202514048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito impugnata con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, che lo ha dichiarato inidoneo al concorso per avere riportato il coefficiente 2 nell'apparato psichico, in ragione della diagnosi di "note d'ansia da prestazione non contenuta". Ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrarne l'insussistenza. Ha inoltre censurato, ove interpretati in senso sfavorevole, il decreto ministeriale 4 giugno 2014, le disposizioni del bando relative alle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e alla definitività del giudizio, nonché le norme tecniche del concorso. Nel corso del giudizio ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito, intervenuta dopo l'esclusione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha ancora deciso sulla domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa, con facoltà di avvalersi di specialisti. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio, acquisendo la documentazione medica delle parti e le norme tecniche applicabili, e dovrà accertare la sussistenza, l'entità e gli eventuali effetti menomanti dell'affezione contestata, indicando il codice attribuibile al candidato e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 marzo 2026; la camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'8 aprile 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione giudiziale.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione per accertare, tramite un organismo qualificato, fatti rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto l'accertamento riguarda la sussistenza e gli effetti della causa di inidoneità psico-fisica.

  • art. 580 d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal bando, secondo quanto riportato nell'ordinanza, quale disciplina delle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica.

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal bando, secondo quanto riportato nell'ordinanza, quale disciplina delle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica.

  • D.M. 4 giugno 2014

    Richiamato quale fonte delle direttive tecniche per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e per la definizione del profilo sanitario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale dipende dall'effettiva sussistenza, dall'entità o dagli effetti menomanti di un'affezione contestata, il giudice può disporre una verificazione medica d'ufficio prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti, possibilità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e verbalizzazione delle osservazioni formulate durante le operazioni.
  • L'organo verificatore deve esaminare sia la documentazione medica prodotta dalle parti sia le norme e le regole tecniche applicabili, riferendo al giudice non soltanto sulla sussistenza dell'affezione, ma anche sulla sua entità, sugli eventuali effetti menomanti, sul codice sanitario attribuibile e sull'idoneità al reclutamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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