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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07948/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna, con sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, previo solo ritocco del trattamento sanzionatorio, aveva confermato la loro condanna per concorso in furto in abitazione aggravato. Due imputati, con un unico motivo, hanno dedotto il mancato espletamento di una perizia antropomorfica sulle immagini di videosorveglianza, sostanzialmente lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non allegava la decisività dell'accertamento richiesto e perché la perizia è mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice e non qualificabile come prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d, c.p.p. Il terzo ricorrente ha dedotto, con più motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena e sulla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato, che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la richiesta di pene sostitutive deve essere formulata, al più tardi, in udienza di discussione, circostanza non avvenuta.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d, c.p.p.

    mancata assunzione di una prova decisiva

    Il motivo è ammissibile solo se la prova dedotta è davvero decisiva; un accertamento peritale non è, di per sé, prova decisiva perché mezzo neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Norma richiamata come aggravante del furto oggetto di conferma in appello.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata come fattispecie base del reato per cui è stata confermata la condanna.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la partecipazione concorsuale nel reato.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono applicabili solo se l'imputato ne fa richiesta, al più tardi in udienza di discussione del gravame.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    La richiesta di pene sostitutive non deve necessariamente essere inserita nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi, ma può essere formulata fino all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la doglianza che, sotto l'apparenza di vizio di motivazione o violazione di legge, chieda una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali senza indicare specifici travisamenti decisivi.
  • La mancata assunzione di una prova può integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d, c.p.p. solo se il ricorrente indichi in modo concreto la decisività dell'elemento richiesto; l'accertamento peritale, quale mezzo di prova neutro e discrezionale, non è automaticamente prova decisiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti rilevanti o decisivi; non è necessaria una motivazione analitica su ogni profilo prospettato dalla difesa.
  • La determinazione della pena, entro i limiti di legge, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione effettivo.
  • La sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive richiede una richiesta dell'imputato formulata, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame; in difetto, il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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