Cassazione Penale, Sentenza n. 30563/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La banca impugnava il decreto del tribunale di Brescia che aveva respinto l'opposizione alla formazione dello stato passivo (ex art. 59 d.lgs. n. 159), chiedendo l'ammissione di crediti residui privilegiati derivanti da due mutui (complessivi euro 670.546,36) concessi a favore della societa SGM riconducibile al Marchio. La banca sosteneva l'assenza di strumentalita dei mutui rispetto alle attivita illecite attribuite a Marchio e la propria buona fede e l'incolpevole affidamento, evidenziando che le somme erano state destinate a lavori edilizi e che risultava una transazione del 22 dicembre 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il tribunale di Brescia ha adeguatamente motivato il diniego di ammissione allo stato passivo, avendo ricostruito il nesso tra i finanziamenti erogati (2007-2010) e la societa SGM che riceveva proventi riconducibili all'attivita di usura del Marchio, nonche la rilevante sproporzione tra redditi dichiarati e beni acquisiti. Inoltre la banca non ha dimostrato la propria buona fede: l'istruttoria creditizia era lacunosa (mancata acquisizione e valutazione dei bilanci, giudizi negativi sull'affidabilita, mancati controlli sul patrimonio e sui redditi di Marchio nonostante fosse noto all'istituto, omissioni sugli adempimenti antiriciclaggio), e la fideiussione prodotta non era supportata da verifiche. Per questi motivi il credito e stato escluso dallo stato passivo e la banca e stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
Il riconoscimento del diritto di credito del terzo e subordinato alla condizione che il credito non sia strumentale all'attivita illecita o al suo reimpiego; il terzo deve dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento. La buona fede e valutata come affidamento incolpevole e impone adeguata diligenza investigativa da parte del creditore.
d.lgs. n. 159 (richiamato)
art. 59 (formazione dello stato passivo)
Disciplina la formazione dello stato passivo nel procedimento di prevenzione e la possibilita di opposizione dei terzi creditori; il tribunale deve valutare la strumentalita del credito rispetto all'attivita illecita.
Legge 31 maggio 1965 n. 575
Richiamata in giurisprudenza per l'onere probatorio del terzo, in tema di misure patrimoniali reali, di provare la data certa del titolo e l'estraneita all'attivita illecita del proposto.
art. 1 co. 1 lett. b) e art. 4 co. 1 lett. b)
Riferimenti utilizzati per qualificare la pericolosita sociale del proposto (generica e qualificata) in relazione ai periodi temporali considerati.
Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In procedimento di prevenzione patrimoniale il tribunale deve dimostrare analiticamente il nesso di strumentalita tra il credito e l'attivita illecita per escludere l'ammissione del credito allo stato passivo.
- Una volta dimostrata la strumentalita, il terzo creditore ha l'onere di provare la propria buona fede intesa come affidamento incolpevole e inconsapevole: cioe l'assenza di collusione e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore.
- La prova della buona fede richiede un'istruttoria bancaria diligente: acquisizione e valutazione dei bilanci, verifica del merito creditizio, controllo della coerenza tra redditi dichiarati e operazioni patrimoniali, accertamenti sul patrimonio e sui redditi dei garanti (es. fideiussore).
- La presenza di una sproporzione significativa tra redditi ufficiali e valore dei beni o dei finanziamenti costituisce un forte indice di anomalia che può far escludere la buona fede del creditore.
- Garanzie formali (es. ipoteca, fideiussione) non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede, se non sono supportate da indagini probanti sulla solidita economica e patrimoniale del debitore/garante.
- Gli obblighi antiriciclaggio e le verifiche correlate alle operazioni bancarie sono rilevanti nel valutare la diligenza del creditore: omissioni in tale ambito aggravano la posizione del terzo ai fini dell'ammissione del credito.
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