Cassazione Civile, Sentenza n. 27027/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di una delibera del Comitato direttivo (23/4/1998) con cui era stato assegnato a FINMETAL un capannone. Questioni rilevate dal Consorzio: mutamento della domanda in sede di rinvio (criterio di determinazione del prezzo), carenza nella delibera di elementi identificativi (dati catastali, concessione edilizia, confini), natura 'interna' della delibera (mancata efficacia esterna e carenza di potere contrattuale del Comitato), indeterminatezza del titolo dell'assegnazione (proprietà vs diritto di superficie ecc.) e comportamento successivo di FINMETAL ritenuto incompatibile con l'esistenza di una promessa vincolante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha confermato che la sentenza di cassazione precedente aveva già qualificato la delibera come atto idoneo a far sorgere l'obbligo di concludere il contratto e aveva rimesso al giudice del rinvio solo la determinazione del prezzo. Perciò non era possibile riesaminare nel giudizio di rinvio le questioni già risolte dalla Cassazione (effetto preclusivo della pronuncia di cassazione). La Corte ha inoltre ritenuto che non vi sia stato mutamento della domanda, che il prezzo fosse determinabile con i criteri statutari e dagli elementi di bilancio, e che le censure sulla competenza degli organi e sugli elementi tipici della delibera costituiscano valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Ricorso rigettato, Consorzio condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Rimedio dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: la delibera del Comitato direttivo può costituire atto idoneo a far sorgere l'obbligo di prestare il consenso al trasferimento; la Corte ha accolto che l'azione ex art. 2932 c.c. fosse proponibile rispetto alla delibera impugnata
art. 8 della convenzione tra Consorzio e Comune
citata nel testo come criterio originario per il prezzo
La parte aveva chiesto il trasferimento al prezzo determinato dall'art. 8; la Corte ha ritenuto che, anche se il prezzo non era indicato nella delibera, fosse concretamente determinabile sulla base della convenzione/statuto e degli elementi probatori
art. 9 dello statuto del Consorzio
Stabilisce il criterio per la determinazione del prezzo di alienazione (somma dei costi sostenuti per la costruzione, rivalutati con indici ISTAT e importo in bilancio): la Corte territoriale ha utilizzato questo criterio per quantificare il prezzo in sede di rinvio
art. 24 dello statuto
Attribuisce competenze gestionali e di amministrazione al Comitato direttivo (tra cui acquisti e vendite/realizzazione insediamenti): la Corte d'appello ha ritenuto che il Comitato avesse poteri idonei a deliberare l'assegnazione
art. 19 dello statuto
Individua compiti assembleari tipicamente di indirizzo e rendicontazione (non operativi come l'assegnazione immobiliare): usato dalla Corte d'appello per distinguere le competenze dell'Assemblea da quelle del Comitato
art. 22 dello statuto
Stabilisce la rappresentanza esterna (es. Presidente): contestata dal ricorrente come unica fonte di rappresentanza esterna, ma la Corte ha ritenuto la valutazione della competenza organica questione di merito non rivedibile
art. 4 dello statuto
Prevede diverse tipologie di assegnazione (proprietà, uso, usufrutto, leasing ecc.): la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'oggetto della delibera sia questione di merito
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5) - motivi di cassazione
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: il Consorzio ha invocato omissione di pronuncia (n.4), violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tali motivi per le ragioni esposte (effetto preclusivo della cassazione precedente, valutazioni di merito non riesaminabili)
artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (richiamati nel motivo)
Richiamati in relazione al vizio di mancata pronuncia: la Corte ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia in quanto la questione del prezzo era già nelle conclusioni e nel rinvio
artt. 1325, 1326, 1334, 1335 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'efficacia obbligatoria e requisiti della proposta/accettazione; la Corte ha ritenuto che la censura implichi rivalutazioni di merito/in fatto non consentite in sede di legittimità
art. 40 L. 28.2.1985 n. 47 e art. 46 D.P.R. 6.6.2001 n. 380
Richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti edilizi e urbanistici; la Corte ha ritenuto che tali questioni fossero già implicite nella pronuncia di cassazione e pertanto non riapribili in sede di rinvio
art. 13 D.P.R. 115/2002 comma 1-quater (introdotto dalla legge di stabilità 228/2012)
Prevede sanzioni/contributo unificato aggiuntivo per impugnazioni inammissibili o infondate: la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della norma in caso di impugnazione infondata
Massime di principio
- La pronuncia di cassazione ha effetto preclusivo: nel giudizio di rinvio il giudice non può riesaminare questioni già decise dalla Cassazione né porre in discussione i presupposti logico-giuridici della sentenza di cassazione.
- Una delibera di un organo di un ente (anche se non è un contratto formale) può costituire titolo idoneo a far sorgere l'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., se emerge la volontà vincolante dell'ente e la competenza dell'organo che l'ha adottata.
- La determinazione del prezzo può essere effettuata in sede di giudizio con riferimento a criteri statutari, convenzionali o documentali (bilancio, indici ISTAT), quando il prezzo non sia espresso nel titolo ma sia oggettivamente determinabile.
- Le questioni di interpretazione dello statuto e di attribuzione di competenze tra organi sono valutazioni di fatto e di merito riservate al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio del ragionamento o specifica violazione delle regole ermeneutiche.
- Mancanze formali nella delibera (dati catastali, concessione edilizia) possono non precludere l'esecuzione specifica se la loro rilevanza è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione; comunque tali vizi sono esaminabili prioritariamente nella fase di merito.
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