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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27027/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di una delibera del Comitato direttivo (23/4/1998) con cui era stato assegnato a FINMETAL un capannone. Questioni rilevate dal Consorzio: mutamento della domanda in sede di rinvio (criterio di determinazione del prezzo), carenza nella delibera di elementi identificativi (dati catastali, concessione edilizia, confini), natura 'interna' della delibera (mancata efficacia esterna e carenza di potere contrattuale del Comitato), indeterminatezza del titolo dell'assegnazione (proprietà vs diritto di superficie ecc.) e comportamento successivo di FINMETAL ritenuto incompatibile con l'esistenza di una promessa vincolante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha confermato che la sentenza di cassazione precedente aveva già qualificato la delibera come atto idoneo a far sorgere l'obbligo di concludere il contratto e aveva rimesso al giudice del rinvio solo la determinazione del prezzo. Perciò non era possibile riesaminare nel giudizio di rinvio le questioni già risolte dalla Cassazione (effetto preclusivo della pronuncia di cassazione). La Corte ha inoltre ritenuto che non vi sia stato mutamento della domanda, che il prezzo fosse determinabile con i criteri statutari e dagli elementi di bilancio, e che le censure sulla competenza degli organi e sugli elementi tipici della delibera costituiscano valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Ricorso rigettato, Consorzio condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Rimedio dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: la delibera del Comitato direttivo può costituire atto idoneo a far sorgere l'obbligo di prestare il consenso al trasferimento; la Corte ha accolto che l'azione ex art. 2932 c.c. fosse proponibile rispetto alla delibera impugnata

  • art. 8 della convenzione tra Consorzio e Comune

    citata nel testo come criterio originario per il prezzo

    La parte aveva chiesto il trasferimento al prezzo determinato dall'art. 8; la Corte ha ritenuto che, anche se il prezzo non era indicato nella delibera, fosse concretamente determinabile sulla base della convenzione/statuto e degli elementi probatori

  • art. 9 dello statuto del Consorzio

    Stabilisce il criterio per la determinazione del prezzo di alienazione (somma dei costi sostenuti per la costruzione, rivalutati con indici ISTAT e importo in bilancio): la Corte territoriale ha utilizzato questo criterio per quantificare il prezzo in sede di rinvio

  • art. 24 dello statuto

    Attribuisce competenze gestionali e di amministrazione al Comitato direttivo (tra cui acquisti e vendite/realizzazione insediamenti): la Corte d'appello ha ritenuto che il Comitato avesse poteri idonei a deliberare l'assegnazione

  • art. 19 dello statuto

    Individua compiti assembleari tipicamente di indirizzo e rendicontazione (non operativi come l'assegnazione immobiliare): usato dalla Corte d'appello per distinguere le competenze dell'Assemblea da quelle del Comitato

  • art. 22 dello statuto

    Stabilisce la rappresentanza esterna (es. Presidente): contestata dal ricorrente come unica fonte di rappresentanza esterna, ma la Corte ha ritenuto la valutazione della competenza organica questione di merito non rivedibile

  • art. 4 dello statuto

    Prevede diverse tipologie di assegnazione (proprietà, uso, usufrutto, leasing ecc.): la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'oggetto della delibera sia questione di merito

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5) - motivi di cassazione

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: il Consorzio ha invocato omissione di pronuncia (n.4), violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tali motivi per le ragioni esposte (effetto preclusivo della cassazione precedente, valutazioni di merito non riesaminabili)

  • artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (richiamati nel motivo)

    Richiamati in relazione al vizio di mancata pronuncia: la Corte ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia in quanto la questione del prezzo era già nelle conclusioni e nel rinvio

  • artt. 1325, 1326, 1334, 1335 cod. civ.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'efficacia obbligatoria e requisiti della proposta/accettazione; la Corte ha ritenuto che la censura implichi rivalutazioni di merito/in fatto non consentite in sede di legittimità

  • art. 40 L. 28.2.1985 n. 47 e art. 46 D.P.R. 6.6.2001 n. 380

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai requisiti edilizi e urbanistici; la Corte ha ritenuto che tali questioni fossero già implicite nella pronuncia di cassazione e pertanto non riapribili in sede di rinvio

  • art. 13 D.P.R. 115/2002 comma 1-quater (introdotto dalla legge di stabilità 228/2012)

    Prevede sanzioni/contributo unificato aggiuntivo per impugnazioni inammissibili o infondate: la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della norma in caso di impugnazione infondata

Massime di principio

  • La pronuncia di cassazione ha effetto preclusivo: nel giudizio di rinvio il giudice non può riesaminare questioni già decise dalla Cassazione né porre in discussione i presupposti logico-giuridici della sentenza di cassazione.
  • Una delibera di un organo di un ente (anche se non è un contratto formale) può costituire titolo idoneo a far sorgere l'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., se emerge la volontà vincolante dell'ente e la competenza dell'organo che l'ha adottata.
  • La determinazione del prezzo può essere effettuata in sede di giudizio con riferimento a criteri statutari, convenzionali o documentali (bilancio, indici ISTAT), quando il prezzo non sia espresso nel titolo ma sia oggettivamente determinabile.
  • Le questioni di interpretazione dello statuto e di attribuzione di competenze tra organi sono valutazioni di fatto e di merito riservate al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio del ragionamento o specifica violazione delle regole ermeneutiche.
  • Mancanze formali nella delibera (dati catastali, concessione edilizia) possono non precludere l'esecuzione specifica se la loro rilevanza è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione; comunque tali vizi sono esaminabili prioritariamente nella fase di merito.

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