Cassazione Penale, Ordinanza n. 15580/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale. Sosteneva che la motivazione fosse illogica nella parte in cui riteneva validi gli accertamenti tecnici sul tasso alcolemico eseguiti tramite prelievo ematico. In particolare, lamentava che il prelievo fosse stato effettuato senza un valido e consapevole consenso informato, perché non sarebbe stato adeguatamente informato della natura e della funzione dell'esame; aggiungeva che il teste esaminato era stato vago circa la richiesta della polizia giudiziaria e che, pertanto, l'accertamento sarebbe stato inutilizzabile per violazione del diritto di difesa. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello, la quale era logica, congrua e corretta in diritto. Ha ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il consenso preventivo dell'interessato al prelievo ematico non è necessario quando l'accertamento sia svolto presso una struttura sanitaria nell'ambito della disciplina dell'art. 186 cod. strada, che non prevede tale requisito. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'imputato era in condizioni di grave compromissione sanitaria, ricoverato in rianimazione, sicché non era comunque in grado di ricevere avvisi o prestare consenso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina dell'accertamento del tasso alcolemico non prevede il preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni; l'utilizzabilità dell'esame ospedaliero, nei presupposti di legge, non è subordinata a uno specifico consenso oltre a quello eventualmente inerente alle manovre sanitarie.
art. 13, comma 2, Cost.
La Corte richiama la norma costituzionale per evidenziare che la disciplina speciale del codice della strada è posta in attuazione della riserva di legge in materia di restrizioni della libertà personale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria per accertare il tasso alcolemico è utilizzabile anche in mancanza di un consenso preventivo e specifico dell'interessato, poiché l'art. 186 cod. strada non prevede tale requisito.
- La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico non integra di per sé una causa di inutilizzabilità patologica dell'esame quando l'accertamento sia eseguito secondo la disciplina speciale prevista dal codice della strada.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si fonda su una lettura della norma incompatibile con il dato legislativo e con la giurisprudenza consolidata, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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