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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3348/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza del 10/05/2021 del Giudice di Pace di Bolzano che aveva nuovamente assolto Paolo Allegri dall'imputazione di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) relativa a una mail inviata da Allegri a vari condomini in cui venivano mosse critiche e l'accusa di presunte violazioni del codice deontologico nei confronti dell'avv. Elvio Moccia. La parte civile deduceva violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse adempiuto agli specifici rilievi formulati dalla Corte di cassazione (veridicità delle dichiarazioni, interesse dei destinatari a conoscere le condotte, specificazione delle violazioni deontologiche) e avesse confuso i ruoli professionali e condominiali del Moccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo contenente di merito (cioè proponeva una lettura alternativa dei fatti), confermando implicitamente la valutazione del giudice di rinvio secondo cui le affermazioni critiche contenute nella mail non erano generiche e gratuite ma riferite a una situazione concreta e nota ai destinatari (la commistione dei ruoli del Moccia nel condominio) e presentavano carattere informativo riservandosi una verifica sulle eventuali violazioni deontologiche. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma penale sulla diffamazione contestata in relazione alle affermazioni contenute nella mail; la questione era se le accuse fossero idonee a ledere la reputazione o fossero, invece, critiche riferite a circostanze concrete e quindi non costituenti reato.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della motivazione della sentenza impugnata: la censura mirava a rilevare un presunto difetto di motivazione ma la Corte ha ritenuto che il ricorso esponesse una diversa lettura dei fatti più che una carenza logico-giuridica della motivazione.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che consente la trattazione in forma scritta (procedura d'urgenza legata al periodo indicato); la trattazione del ricorso è avvenuta in tale forma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la condanna alle spese e ad eventuale somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di necessità di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di esentare il ricorrente dalla sanzione; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti tali elementi.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, sez. V, sent. 15 gennaio 2019 n. 12556

    Decisione di annullamento e rinvio che aveva ritenuto lesive, se generiche, le accuse di violazione deontologica contenute nella mail e aveva demandato al giudice del rinvio di verificare la genericità e la gratuità delle accuse; tale ordine di verifica è stato ritenuto assolto dal giudice di rinvio nella successiva valutazione.

Massime di principio

  • Accuse di presunte violazioni deontologiche non sono automaticamente diffamatorie: vanno valutate rispetto alla loro determinazione e al contesto; se riferite a fatti noti ai destinatari e presentate con riserva di verifica possono non costituire reato.
  • Il giudice deve esaminare specificamente la genericità (indeterminatezza) e la gratuità (assenza di legittimo interesse) delle accuse: se le accuse sono circostanziate e connesse a un interesse dei destinatari, la linea difensiva può reggere.
  • La rilevanza dell'interesse dei destinatari (es. altri condomini danneggiati dalla gestione) è centrale: la comunicazione di criticità su comportamenti rilevanti per la collettività di destinatari può trovare giustificazione.
  • Un ricorso in Cassazione che si limiti a prospettare una diversa interpretazione dei fatti, senza dimostrare un vizio formale o logico della motivazione, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Se si contesta la menzione di violazioni deontologiche è opportuno indicare concretamente quali norme deontologiche si ritengano violate o dimostrare l'assoluta genericità dell'accusa; altrimenti il giudice può ritenere che l'accusa sia circoscritta alla situazione concreta.

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