Cassazione Penale, Sentenza n. 47535/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale (capo C, sottocapi C.1 e C.2) contestando: 1) violazione di legge processuale (art. 546, comma 3 c.p.p.) per presunta confusione tra le due fattispecie alternative (specifica e generica) e omissione di indicazione in dispositivo; 2) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della falsità del bilancio (sostenevano che il bilancio non rientra tra "libri e scritture contabili" e che la falsità avrebbe dovuto essere ricondotta ad altra figura); 3) carenza della motivazione sul dolo richiesto dalle diverse fattispecie (mancata prova del dolo specifico o comunque travisamento delle dichiarazioni dei testi e dei fatti di causa). In sintesi: contestazione della qualificazione giuridica della condotta, della prova del dolo e della correttezza della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: molte censure sono state ritenute inedite o aspecifiche (non erano state dedotte in appello) e dunque non proponibili in Cassazione; la Corte ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato plurime irregolarità contabili (omessa registrazione di debiti rilevanti, mancanza del libro inventari, esternalizzazione inadeguata della contabilità, transazione con Consorzio Etruria non contabilizzata, cessioni immobiliari e emissione di cambiali non riportate) e da queste ha desunto il dolo generico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale "generica". La Corte ha evidenziato che, sebbene il bilancio non rientri propriamente nella nozione di "libri e scritture contabili" ai sensi dell'art. 216 L. fall., le decisioni di merito avevano comunque fondato la condanna su una pluralità di scritture e su difetti contabili complessivi; inoltre la condanna poteva reggere anche sul dolo generico relativo alla tenuta disordinata delle scritture. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La norma distingue tra la falsificazione/sottrazione/distruzione delle scritture (che può richiedere dolo specifico) e l'infedeltà nella tenuta delle scritture che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio (per la quale è sufficiente il dolo generico). La Corte ha richiamato che il bilancio, pur rilevante, non rientra nella nozione di "libri e scritture" ai fini dell'art. 216, ma le irregolarità complessive nelle scritture giustificano la qualificazione per bancarotta documentale generica.
Norma sulla bancarotta semplice; la Corte ha ricordato la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale, richiamando che la diversa intensità dell'elemento soggettivo (colpa/dolo) distingue le fattispecie.
Obbligo per l'imprenditore commerciale di tenere il libro giornale e il libro degli inventari; la Corte ha usato tali principi per sottolineare l'importanza dell'inventario e delle scritture ai fini della ricostruzione patrimoniale.
Collegamento fra inventario e bilancio (l'inventario si chiude con il bilancio): utile per spiegare la funzione del bilancio rispetto alle scritture contabili.
Richiamata in funzione di distinguere le scritture obbligatorie e la nozione di libri e scritture contabili previste dalla disciplina civile, utile al confronto con la nozione penale di "scritture".
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto le censure connesse in parte inedite o non prospettate in appello e pertanto non proponibili in Cassazione.
Norma che consente la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe (richiamate nella sentenza)
Normativa sul procedimento con intervento delle parti e sulla disciplina temporanea di trattazione dei ricorsi, richiamata per la regolarità della trattazione del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5 e altre, es. Montanari, Gualandri, Pastechi, ecc.)
Numerosi precedenti sono richiamati per chiarire che: a) la falsificazione contabile può essere materiale o ideologica; b) l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi integra l'ipotesi "generica"; c) il dolo per la bancarotta documentale specifica è differente dal dolo generico per l'infedeltà della tenuta delle scritture; d) l'imprenditore non è esente da responsabilità se affida la contabilità a terzi, salvo prova rigorosa contraria.
Massime di principio
- Non è ammesso in Cassazione introdurre per la prima volta censure fondate su fatti o profili non dedotti nel grado di appello: le questioni "inedite" sono normalmente inammissibili.
- Il bilancio, pur essendo documento contabile rilevante, non rientra automaticamente nella nozione penale di "libri e scritture contabili" ai sensi dell'art. 216 L. fall.; la falsità del bilancio può però concorrere, insieme ad altre irregolarità, a dimostrare un disordine contabile idoneo a integrare la bancarotta documentale.
- La bancarotta fraudolenta documentale prevede due profili (prima parte: sottrazione/falsificazione/distruzione; seconda parte: infedele tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio): per la seconda ipotesi è sufficiente il dolo generico, mentre per la prima può essere necessario il dolo specifico.
- L'imprenditore non è esonerato da responsabilità per l'affidamento della contabilità a terzi: esiste una presunzione semplice di conoscenza e responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa.
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi (doppia conforme), il sindacato in Cassazione è più limitato; è più difficile ottenere l'annullamento se le motivazioni di merito sono coerenti e integrate tra loro.
- Per contestare il dolo occorre colpire in modo decisivo la base fattuale che lo sorregge: i meri sospetti o rilievi parziali non sono sufficienti se la Corte di merito ha valorizzato plurime fonti probatorie.
- Se sono state accertate più ragioni autonome a fondamento della decisione, l'annullamento richiede che il ricorso disarticoli tutte le ragioni decisive: attaccare una sola ratio può non essere sufficiente a modificare l'esito.
- In caso di contestazioni su omessa o travisata valutazione di prove, il vizio è rilevante in Cassazione solo se l'errore è specificamente indicato e dimostra che la valutazione errata ha inciso essenzialmente sull'esito del giudizio.
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