Cassazione Civile, Ordinanza n. 34530/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Alcuni condomini e il condominio hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dai rispettivi immobili in conseguenza di lavori di sbancamento eseguiti su un terreno adiacente e finalizzati alla costruzione di un edificio condominiale. La società committente ha resistito sostenendo che i danni derivassero esclusivamente dall'operato dell'impresa appaltatrice, chiamata in causa anche per essere eventualmente tenuta alla manleva, e ha inoltre proposto domanda riconvenzionale contro il condominio per il rimborso pro quota delle spese sostenute per la realizzazione di un muro di contenimento, assumendo che tale opera fosse resa necessaria dallo smottamento di terreno e dall'assetto del fondo del vicino. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'omessa pronuncia sulle riconvenzionali, ma nel merito aveva confermato la condanna della committente e rigettato sia la manleva sia la riconvenzionale. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043, 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che la responsabilità per i danni dovesse essere imputata all'appaltatore e che, in mancanza di ingerenza del committente o di specifici obblighi di vigilanza, il danno fosse riferibile all'autonomia dell'appaltatore; ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul nudus minister, sostenendo che l'appaltatrice non aveva dimostrato di aver segnalato eventuali errori del progetto o di essere stata costretta a eseguire istruzioni errate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2041 e 2042 c.c., assumendo che la domanda riconvenzionale, benché erroneamente richiamante l'art. 887 c.c., fosse in realtà un'azione di indebito arricchimento per il maggior costo del muro reso necessario dall'alterazione del declivio e dal vantaggio patrimoniale conseguito dal condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa alla responsabilità diretta della committente verso i danneggiati, richiamando il principio per cui il proprietario che fa eseguire scavi nel proprio fondo risponde dei danni cagionati ai fondi confinanti anche se i lavori sono affidati in appalto. Ha invece accolto il motivo nella parte in cui censurava il rigetto della domanda di manleva verso l'appaltatrice, affermando che la responsabilità dell'appaltatore non può essere esclusa senza prova che egli abbia segnalato al committente la non conformità dell'opera alle regole tecniche o al progetto e che sia stato indotto a eseguire comunque i lavori quale nudus minister. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali richiamati, sia perché l'azione generale di arricchimento senza causa non può essere introdotta implicitamente come sostegno alternativo di una domanda proposta su diverso titolo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito condannando l'impresa appaltatrice a tenere indenne la società committente di quanto dovuto ai danneggiati in esecuzione della sentenza d'appello. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma generale della responsabilità aquiliana, ma la Corte ha escluso che essa escluda la responsabilità diretta del proprietario committente verso i terzi danneggiati dalle opere eseguite nel proprio fondo.
evocato dalla ricorrente per negare la responsabilità del committente; la Corte non lo pone a base della decisione, valorizzando invece la responsabilità diretta del proprietario che fa eseguire scavi nel proprio fondo.
richiamato nella doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto fondata la censura solo quanto alla prova liberatoria necessaria per escludere la responsabilità dell'appaltatore nella domanda di rivalsa.
invocato dalla ricorrente nel primo motivo; non risulta autonomamente decisivo nella motivazione della Corte.
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità e per insussistenza della dedotta proposta implicita dell'azione di arricchimento.
la Corte ribadisce il carattere complementare e sussidiario dell'azione generale di arricchimento senza causa, che deve essere proposta in modo specifico e non può essere ritenuta implicitamente dedotta in una domanda fondata su altro titolo.
richiamato insieme all'art. 2041 c.c. per sostenere la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, accolto parzialmente il ricorso, ha deciso nel merito senza rinvio per la domanda di manleva, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti.
la mancata specifica indicazione e trascrizione/localizzazione degli atti processuali richiamati ha reso il secondo motivo inammissibile.
richiamato a supporto del rilievo di inammissibilità per mancata localizzazione degli atti nel fascicolo.
evocato nella domanda riconvenzionale; la Corte d'appello lo aveva ritenuto inapplicabile al dislivello artificiale e, comunque, incompatibile con la costruzione del muro non sul confine. La Cassazione conferma l'inammissibilità della diversa costruzione dell'azione di arricchimento implicitamente dedotta.
richiamato per affermare che il proprietario che fa eseguire nel proprio fondo opere di escavazione risponde direttamente dei danni causati al fondo confinante, anche se i lavori sono affidati in appalto.
Massime di principio
- Il proprietario che commissiona lavori di scavo o sbancamento nel proprio fondo resta direttamente responsabile verso i terzi danneggiati dai pregiudizi arrecati ai fondi confinanti, anche se l'opera è stata affidata a un appaltatore; il rapporto di appalto non elimina la responsabilità del committente verso l'esterno, potendo semmai fondare un'azione di rivalsa interna.
- L'appaltatore può essere degradato a nudus minister del committente solo se risulta che il committente lo abbia reso edotto di errori o carenze del progetto o delle istruzioni e gli abbia imposto comunque l'esecuzione dell'opera; in mancanza di prova di tale circostanza, la responsabilità dell'appaltatore per l'esecuzione tecnicamente errata non può essere esclusa.
- L'azione generale di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e complementare e deve essere proposta in modo espresso e specifico; il giudice non può riqualificare d'ufficio una domanda proposta su diverso titolo come azione ex art. 2041 c.c. solo perché ne intraveda i presupposti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, le censure che si fondano su atti processuali devono rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti stessi, con adeguata trascrizione del loro contenuto rilevante.
- La prova liberatoria idonea a trasferire la responsabilità economica dell'opera dall'appaltante all'appaltatore richiede la dimostrazione concreta dell'autonomia colpevole dell'appaltatore o, al contrario, della sua esecuzione quale mero esecutore di ordini erronei; non basta allegare in astratto l'esistenza del contratto di appalto.
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